Art. 5.
    Circostanza aggravante di delitti previsti dal codice penale

    1. Dopo l'articolo 517 del codice penale e' inserito il seguente:
    "Art. 517-bis (Circostanza aggravante). - Le pene stabilite dagli
articoli  515,  516  e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti
hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o
geografica o le cui specificita' sono protette dalle norme vigenti.
    Negli  stessi  casi,  il  giudice, nel pronunciare condanna, puo'
disporre,  se  il  fatto  e'  di  particolare  gravita'  o in caso di
recidiva  specifica,  la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio
in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un
massimo    di   tre   mesi,   ovvero   la   revoca   della   licenza,
dell'autorizzazione  o  dell'analogo provvedimento amministrativo che
consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento
o nell'esercizio stesso.".