Art. 6. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 1. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni, e' cosi' modificata: a) il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni."; b) il secondo comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni."; c) dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: "Art. 12-bis. - Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, puo' disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'. Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto e' commesso da persona gia' condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un piu' grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.".