Art. 6.
             Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

    1.  La  legge  30 aprile  1962,  n. 283, e successive modifiche e
integrazioni, e' cosi' modificata:
      a) il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
    "Salvo   che   il   fatto   costituisca   piu'   grave  reato,  i
contravventori    alle   disposizioni   del   presente   articolo   e
dell'articolo  5  sono  puniti  con  l'arresto  fino ad un anno o con
l'ammenda  da  lire  seicentomila  a  lire  sessanta  milioni. Per la
violazione   delle   disposizioni   di  cui  alle  lettere  d)  e  h)
dell'articolo  5  si  applica  la pena dell'arresto da tre mesi ad un
anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.";
      b) il   secondo   comma  dell'articolo  12  e'  sostituito  dal
seguente:
    "I  contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo
6  se  le  sostanze  sono destinate al commercio. Negli altri casi si
applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni.";
      c) dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
    "Art.  12-bis.  -  Nel  pronunciare condanna per taluno dei reati
previsti  dagli  articoli  5,  6  e 12, il giudice, se il fatto e' di
particolare  gravita'  e  da esso e' derivato pericolo per la salute,
puo'   disporre   la   chiusura   definitiva   dello  stabilimento  o
dell'esercizio  e  la  revoca  della  licenza,  dell'autorizzazione o
dell'analogo  provvedimento  amministrativo  che consente l'esercizio
dell'attivita'.
    Le  medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto
e'  commesso  da  persona gia' condannata, con sentenza irrevocabile,
per   reato  commesso  con  violazione  delle  norme  in  materia  di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
    Le  pene  accessorie  previste dal presente articolo si applicano
anche  quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono
un piu' grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.".