Art. 7.
            Affissione e pubblicazione del provvedimento
                 che applica sanzioni amministrative

    1. Quando e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a quindici milioni di lire per una violazione in materia di
produzione,  commercio  e igiene degli alimenti e delle bevande, o di
tutela  della  denominazione  di  origine  dei  medesimi, l'autorita'
amministrativa  con  l'ordinanza-ingiunzione  o  il  giudice  con  la
sentenza  di  condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge
24 novembre  1981,  n. 689 puo' disporre, tenuto conto della natura e
della  gravita'  del  fatto,  l'affissione  o  la  pubblicazione  del
provvedimento  che  accerta la violazione a spese del soggetto cui la
sanzione e' applicata.
    2.  L'affissione  ha  ad  oggetto  un  estratto del provvedimento
contenente  la  sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo
autore  e  della  sanzione applicata. L'autorita' amministrativa o il
giudice  stabilisce  i luoghi, le modalita' e la durata, comunque non
superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare
un'agevole conoscibilita' del provvedimento da parte del pubblico.
    3.   L'autorita'   che  ha  emesso  l'ordinanza-ingiunzione  cura
l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di
polizia  municipale.  Se l'affissione e' disposta dal giudice penale,
l'esecuzione e' affidata all'organo che ha accertato la violazione.
    4.   La  pubblicazione  del  provvedimento  e'  eseguita  con  le
modalita'  previste  dall'articolo  36  del  codice penale, in quanto
applicabile.