Art. 8.
            Chiusura dello stabilimento o dell'esercizio
            per mancanza dei requisiti igienico-sanitari

    1.  Gli  organi  della  pubblica amministrazione incaricati della
vigilanza   sull'osservanza   delle   disposizioni   in   materia  di
produzione,  commercio  ed  igiene  degli  alimenti  e  delle bevande
dispongono  la  chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nei casi
di  insussistenza  dei  requisiti igienico-sanitari necessari ai fini
del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
    2.  Il  provvedimento e' immediatamente revocato se la situazione
viene regolarizzata.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni previste dall'articolo 3 del
presente   decreto,   dall'articolo   517-bis   del   codice  penale,
dall'articolo  12-bis  e dal primo comma dell'articolo 15 della legge
30 aprile 1962, n. 283.