Art. 5. 
 
  I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del  Fondo  per  il
culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese  ricettizie  e
Comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2  della
legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche  prima  che  siano  cessati  gli
assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purche'  si  assumano
il pagamento degli assegnamenti medesimi  nel  modo  determinato  nel
seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al
Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia  al  godimento
delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso. 
 
  Questa rendita sara' commisurata agli utili che da  quel  godimento
avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno
della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione
degli assegni vitalizi,  calcolati  sulla  base  della  residua  vita
probabile di ciascuno dei partecipanti  superstiti,  da  determinarsi
secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una meta'. 
 
  Essa sara'  prelevata,  in  equa  misura,  dalla  rendita  pubblica
inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali,  e  dalla  massa
dei censi, dei canoni e delle altre  annue  prestazioni,  secondo  le
convenzioni da stabilirsi caso per caso.