Art. 5. I Comuni potranno ottenere dall'Amministrazione del Fondo per il culto la consegna delle rendite delle soppresse Chiese ricettizie e Comunie con cura d'anime, alle quali si riferisce l'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, anche prima che siano cessati gli assegnamenti dovuti ai partecipanti superstiti, purche' si assumano il pagamento degli assegnamenti medesimi nel modo determinato nel seguente articolo 6, e si obblighino a cedere una rendita perpetua al Fondo per il culto in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso. Questa rendita sara' commisurata agli utili che da quel godimento avrebbe ricavati l'Amministrazione del Fondo per il culto, dal giorno della anticipata consegna delle rendite fino alla completa cessazione degli assegni vitalizi, calcolati sulla base della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, da determinarsi secondo l'annessa tabella, e diminuiti di una meta'. Essa sara' prelevata, in equa misura, dalla rendita pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni, secondo le convenzioni da stabilirsi caso per caso.