Art. 6. In pagamento degli assegni vitalizi che per effetto dell'articolo precedente passeranno a carico dei Comuni, dovra' consegnarsi a ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una rendita sul debito pubblico in consolidato 4.50 per cento netto, intestato al Comune, d'importo eguale all'annuo assegno rispettivo, salve le particolari convenzioni che potessero stipularsi tra il Comune e quelli, fra i partecipanti superstiti, ai quali non si potesse consegnare il detto certificato per insufficienza della rendita pubblica ad esso devoluta in virtu' dell'articolo precedente. Per gli assegni trasferiti a carico dei Comuni cessa nell'Amministrazione del Fondo per il Culto ogni ingerenza e responsabilita' agli effetti dell'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, num. 3848, e dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.