Art. 6. 
 
  In pagamento degli assegni vitalizi che per  effetto  dell'articolo
precedente passeranno a  carico  dei  Comuni,  dovra'  consegnarsi  a
ciascun assegnatario il certificato di usufrutto di una  rendita  sul
debito pubblico in consolidato 4.50 per  cento  netto,  intestato  al
Comune, d'importo  eguale  all'annuo  assegno  rispettivo,  salve  le
particolari convenzioni che potessero  stipularsi  tra  il  Comune  e
quelli, fra i  partecipanti  superstiti,  ai  quali  non  si  potesse
consegnare il  detto  certificato  per  insufficienza  della  rendita
pubblica ad esso devoluta in virtu' dell'articolo precedente. 
 
  Per  gli   assegni   trasferiti   a   carico   dei   Comuni   cessa
nell'Amministrazione  del  Fondo  per  il  Culto  ogni  ingerenza   e
responsabilita' agli effetti dell'articolo 3 della  legge  15  agosto
1867, num. 3848, e dell'articolo 25 della legge 19  giugno  1873,  n.
1402.