Art. 7. 
 
  Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto
1867, n. 3848, e della presente, i Comuni  dovranno  costituire,  nel
seguente ordine di preferenza e merce' lo stralcio  e  l'assegnazione
di altrettante partite di rendita agli aventi diritto: 
 
    1°  la  dotazione  necessaria,  cosi  per   la   manutenzione   e
conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica,
come  per  la  ufficiatura  della  Chiesa  parrocchiale  e   per   il
rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sara' determinata nei
modi da stabilirsi nel  Regolamento,  tenendo  conto  dello  stato  e
dell'importanza dei fabbricati, nonche' delle  funzioni  strettamente
richieste dai bisogni del servizio parrocchiale; 
 
    2° il supplemento di assegno ai parroci  fino  a  raggiungere  la
somma stabilita dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n.
3036. 
 
  I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei  titoli  suespressi,  una
rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli  oneri  ad  essa
inerenti.