Art. 7. Ottenuta la consegna delle rendite a' termini della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e della presente, i Comuni dovranno costituire, nel seguente ordine di preferenza e merce' lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto: 1° la dotazione necessaria, cosi per la manutenzione e conservazione della Chiesa e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi. Questa dotazione sara' determinata nei modi da stabilirsi nel Regolamento, tenendo conto dello stato e dell'importanza dei fabbricati, nonche' delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale; 2° il supplemento di assegno ai parroci fino a raggiungere la somma stabilita dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866, n. 3036. I Comuni non saranno tenuti a cedere, pei titoli suespressi, una rendita maggiore di quella ricevuta e depurata dagli oneri ad essa inerenti.