Art. 8. 
 
  La rendita eccedente e' attribuita di pieno diritto ai Comuni. 
 
  Questi pero' non saranno tenuti, come non vi e' tenuto il Fondo per
il culto, all'adempimento dei pesi religiosi annessi alle  fondazioni
abolite, oppure afficienti le rendite dei Corpi morali e  degli  Enti
ecclesiastici soppressi.