Art. 9. I diritti attribuiti ai Comuni dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 5 anni dalla completa cessazione degli assegni vitalizi ai partecipanti. Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito ai Comuni nell'obbligo di costituire il supplemento di assegno ai parroci e la dotazione delle Fabbricerie, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.