Art. 9. 
 
  I diritti attribuiti ai  Comuni  dall'articolo  2  della  legge  15
agosto 1867, n. 3848, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza,
entro il termine di 5 anni dalla completa  cessazione  degli  assegni
vitalizi ai partecipanti. 
 
  Verificandosi la decadenza, il Fondo per il culto rimane sostituito
ai Comuni nell'obbligo di costituire il  supplemento  di  assegno  ai
parroci e la  dotazione  delle  Fabbricerie,  ferma  la  disposizione
dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.