Art. 29.


          Meccanismi  di  controllo  per  assicurare la trasparenza e
               l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali


            1.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo
          5,  ((  del  decreto-legge  8  luglio  ))  2002, n. 138, ((
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  ))  sul  monitoraggio  dei  crediti di imposta si
          applicano  anche  con  riferimento  a  tutti  i  crediti di
          imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  tenendo  conto  degli oneri finanziari previsti in
          relazione  alle  disposizioni medesime. In applicazione del
          principio  di  cui al presente comma, al credito di imposta
          per  spese  per attivita' di ricerca di cui all'articolo 1,
          commi  da  280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
            ((  2.  Per  il credito di imposta di cui all'articolo 1,
          commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
          successive  modificazioni,  gli  stanziamenti  nel bilancio
          dello  Stato  sono  pari a 375,2 milioni di euro per l'anno
          2008,  a  533,6  milioni  di  euro  per  l'anno 2009, a 654
          milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4 milioni di euro per
          l'anno  2011.  A  decorrere  dall'anno  2009,  al  fine  di
          garantire  congiuntamente  la  certezza  delle strategie di
          investimento,   i   diritti  quesiti,  nonche'  l'effettiva
          copertura  finanziaria,  la fruizione delcredito di imposta
          suddetto e' regolatacome segue: ))
              a)  per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti
          o documenti aventi data certa, risultano gia' avviate prima
          della  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, i
          soggetti  interessati  inoltrano  per  via  telematica alla
          Agenzia  delle  entrate,  entro trenta giorni dalla data di
          attivazione  della  procedura  di cui al comma 4, a pena di
          decadenza  dal contributo, un apposito formulario approvato
          dal   Direttore   della  predetta  Agenzia;  l'inoltro  del
          formulario   vale   come   prenotazione  dell'accesso  alla
          fruizione del credito d'imposta;
              b)  per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla
          data   di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  la
          compilazione   del   formulario   da   parte  dei  soggetti
          interessati  ed  il  suo  inoltro  per  via telematica alla
          Agenzia  delle  entrate vale come prenotazione dell'accesso
          alla  fruizione  del credito di imposta successiva a quello
          di cui alla lettera a).
            3.  L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati
          dai    formulari    pervenuti,    esaminati   rispettandone
          rigorosamente  l'ordine  cronologico  di  arrivo,  comunica
          telematicamente  e  con procedura automatizzata ai soggetti
          interessati:
              a)  relativamente  alle prenotazioni di cui al comma 2,
          lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della
          copertura  finanziaria; la fruizione del credito di imposta
          e'  possibile  nell'esercizio  in  corso ovvero, in caso di
          esaurimento  delle  risorse  disponibili  in funzione delle
          disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
              b)  relativamente  alle prenotazioni di cui al comma 2,
          lettera  b),  la certificazione dell'avvenuta presentazione
          del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione,
          nonche'  nei  successivi novantagiorni l'eventuale diniego,
          in   ragione  della  capienza.  In  mancanza  del  diniego,
          l'assenso  si  intende fornito decorsi novanta giorni dalla
          data  di  comunicazione  della certificazione dell'avvenuta
          prenotazione.
            4.  Per  il credito di imposta di cui al comma 2, lettera
          b),   i  soggetti  interessati  espongono  nel  formulario,
          secondo  la  pianificazione  scelta,  l'importo delle spese
          agevolabili   da   sostenere,   a  pena  di  decadenza  dal
          beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento
          della  prenotazione  e, in ogni caso, non oltre la chiusura
          del  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
          2009.  L'utilizzo  del  credito  d'imposta  per il quale e'
          comunicato   il   nulla-osta  e'  consentito,  fatta  salva
          l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese
          successivo  al  termine  di cui al primo periodo e, in ogni
          caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione,
          al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e,
          per la residua parte, nell'anno successivo.
            5.  Il  formulario per la trasmissione dei dati di cui ai
          commi  da  2  a  4  del  presente articolo e' approvato con
          provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          adottato  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversionedel presente decreto. Entro 30
          giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata
          la procedura per la trasmissione del formulario.
            ((  6.  Per  le  spese  sostenute  nei  periodi d'imposta
          successivi  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2008, i
          contribuenti   interessati   alledetrazioni   di  cui  agli
          articoli  1,  commi  da  344 a 347, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  fermi  restando  i  requisiti  e  le altre
          condizioni  previsti dalle relative disposizioni normative,
          inviano  all'Agenzia  delle entrate apposita comunicazione,
          nei   termini   e   secondo   le   modalita'  previsti  con
          provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del presente decreto. Con il
          medesimo   provvedimento   puo'  essere  stabilito  che  la
          comunicazione   sia   effettuata   esclusivamente   in  via
          telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3,
          comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          luglio  1998,  n.  322,  e successive modificazioni, e sono
          stabiliti   i  termini  e  le  modalita'  di  comunicazione
          all'Agenzia  delle  entrate  dei dati in possesso dell'Ente
          per  le  nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai
          sensi  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze   19   febbraio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 19 febbraio
          2007,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
          comunque modificato con decreto di natura non regolamentare
          al  fine  di  semplificare  le  procedure  e di ridurre gli
          adempimenti  amministrativi  a carico dei contribuenti. Per
          le  spese  sostenute  a  decorrere  dal  1° gennaio 2009 la
          detrazione  dall'imposta  lorda  deve  essere  ripartita in
          cinque rate annuali di pariimporto.
            7.  Nell'ambito  del  monitoraggio  di  cui  al  comma  1
          sull'effettivo  utilizzo  dei  crediti  di imposta previsti
          dagli  articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e   successive   modificazioni,   l'Agenzia  delle  entrate
          effettua,   nell'anno   2009,  verifiche  mirate  volte  ad
          accertare  l'esistenza  di risorse formalmente impegnate ma
          non  utilizzate  o  non utilizzabili. In relazione a quanto
          previsto   dal   primo   periodo   del  presente  comma  in
          considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti
          di imposta, le risorse finanziarie a tale fine preordinate,
          nonche' altre risorse complessivamente disponibili relative
          a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
          presso  la  contabilita' speciale 1778 - Fondi di bilancio,
          sono  ridotte  di  1.155,6  milioni  di  euro.  Le predette
          risorse  sono  versate al bilancio dello Stato nella misura
          di  286,3 milioni di euro per l'anno 2009, di 263,1 milioni
          di  euro  per  l'anno  2010,  di  341,8 milioni di euro per
          l'anno 2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013. ))
            (( 8. Soppresso.
            9. Soppresso.
            10. Soppresso.
            11. Soppresso. ))
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  2
          dell'articolo  5  del  decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
          convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
          178  recante  «Interventi urgenti in materia tributaria, di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate»:
             «1.   I   crediti  di  imposta  previsti  dalle  vigenti
          disposizioni  di  legge  sono  integralmente  confermati e,
          fermo  restando  quanto  stabilito  dagli articoli 10 e 11,
          possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari
          previsti   in   relazione  alle  disposizioni  medesime.  I
          soggetti  interessati  hanno  diritto al credito di imposta
          fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
             2.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  di natura non regolamentare sono stabilite,
          per ciascun credito di imposta, la data di decorrenza della
          disposizione  di cui al comma 1 nonche' le modalita' per il
          controllo     dei     relativi    flussi.    Con    decreto
          interdirigenziale  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
          e'   comunicato   l'avvenuto   esaurimento   delle  risorse
          disponibili.  A  decorrere  dalla data di pubblicazione del
          decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati
          non  possono  piu' fruire di nuovi crediti di imposta i cui
          presupposti si sono realizzati successivamente alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Non si applicano
          interessi  e  sanzioni  nei  confronti dell'interessato che
          utilizzi  un  credito  di imposta dopo la pubblicazione del
          decreto   interdirigenziale  di  cui  al  secondo  periodo,
          purche'  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga
          la   spontanea  restituzione  degli  importi  indebitamente
          utilizzati».
             -  Si  riporta  il  testo vigente dei commi da 280 a 283
          dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato»  (legge  finanziaria
          2007):
             «280.  A  decorrere  dal  periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
          del  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
          2009, alle imprese e' attribuito un credito d'imposta nella
          misura  del  10 per cento dei costi sostenuti per attivita'
          di  ricerca  industriale  e  di sviluppo precompetitivo, in
          conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti
          di  Stato in materia, secondo le modalita' dei commi da 281
          a  285.  La  misura  del  10 per cento e' elevata al 40 per
          cento  qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti
          a  contratti  stipulati con universita' ed enti pubblici di
          ricerca;
             281.  Ai fini della determinazione del credito d'imposta
          i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50
          milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;
             282.  Il  credito  d'imposta  deve essere indicato nella
          relativa  dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
          formazione   del   reddito   ne'   della   base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
          rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
          comma  5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
          1986,   n.   917,   e   successive   modificazioni,  ed  e'
          utilizzabile  ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte sui
          redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
          dovute  per  il periodo d'imposta in cui le spese di cui al
          comma  280  sono  state sostenute; l'eventuale eccedenza e'
          utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, e successive
          modificazioni,  a  decorrere dal mese successivo al termine
          per   la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
          relativa  al  periodo d'imposta con riferimento al quale il
          credito e' concesso;
             283.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze
          da  adottare  entro  il 31 marzo 2008, sono individuati gli
          obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto
          attiene  alla  definizione  delle  attivita'  di  ricerca e
          sviluppo   agevolabili   e  le  modalita'  di  verifica  ed
          accertamento  della  effettivita'  delle  spese sostenute e
          coerenza  delle stesse con la disciplina comunitaria di cui
          al comma 280.
             -  Si  riporta  il  testo vigente dei commi da 344 a 347
          dell'articolo  1  della citata legge n. 296 del 2006 (legge
          finanziaria 2007):
             «344.  Per  le  spese documentate, sostenute entro il 31
          dicembre  2007,  relative ad interventi di riqualificazione
          energetica  di  edifici esistenti, che conseguono un valore
          limite  di  fabbisogno  di  energia  primaria  annuo per la
          climatizzazione  invernale  inferiore  di  almeno il 20 per
          cento  rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
          1),  tabella  1,  annesso  al decreto legislativo 19 agosto
          2005,  n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  100.000  euro,  da  ripartire  in tre quote
          annuali di pari importo.
             345.  Per  le  spese  documentate, sostenute entro il 31
          dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti,
          parti   di   edifici   esistenti   o   unita'  immobiliari,
          riguardanti  strutture  opache  verticali, strutture opache
          orizzontali  (coperture  e pavimenti), finestre comprensive
          di  infissi,  spetta  una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  60.000  euro,  da  ripartire  in  tre quote
          annuali  di pari importo, a condizione che siano rispettati
          i  requisiti  di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
          della Tabella 3 allegata alla presente legge.
             346.  Per  le  spese  documentate, sostenute entro il 31
          dicembre   2007,  relative  all'installazione  di  pannelli
          solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
          industriali  e  per  la  copertura  del fabbisogno di acqua
          calda  in  piscine,  strutture sportive, case di ricovero e
          cura,   istituti   scolastici  e  universita',  spetta  una
          detrazione  dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
          cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
          a  un  valore  massimo  della detrazione di 60.000 euro, da
          ripartire in tre quote annuali di pari importo.
             347.  Per  le  spese  documentate, sostenute entro il 31
          dicembre  2007,  per interventi di sostituzione di impianti
          di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
          a  condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
          distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
          una  quota  pari  al  55  per cento degli importi rimasti a
          carico  del  contribuente,  fino  a un valore massimo della
          detrazione  di  30.000  euro,  da  ripartire  in  tre quote
          annuali di pari importo».
             -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
          322,   recante   «Regolamento   recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta  sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
          comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
             «3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
              a)  gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
          dei  ragionieri  e  dei periti commerciali e dei consulenti
          del lavoro;
              b)  i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei  ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
              c)   le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori  indicate  nell'articolo  32, comma 1, lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
              d)  i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
          i lavoratori dipendenti e pensionati;
              e)  gli  altri  incaricati  individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
             - Si riporta il testo vigente degli articoli 7 e 8 della
          legge  23  dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2001):
             «Art.  7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).-
          1.  Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1°
          ottobre  2000  e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
          dei  lavoratori  dipendenti con contratto di lavoro a tempo
          indeterminato  e'  concesso  un  credito  di  imposta. Sono
          esclusi  i  soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
             2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura di
          lire  800.000  per ciascun lavoratore assunto e per ciascun
          mese,  alla  differenza  tra  il  numero dei lavoratori con
          contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  rilevato in
          ciascun   mese   rispetto  al  numero  dei  lavoratori  con
          contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  mediamente
          occupati  nel  periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il
          30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
          annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
          tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato,  compresi i
          lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
          risulta   inferiore   o  pari  al  numero  complessivo  dei
          lavoratori   dipendenti  mediamente  occupati  nel  periodo
          compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
          le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
          parziale,   il   credito   d'imposta   spetta   in   misura
          proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle del
          contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
          ai  datori  di  lavoro  operanti  nel  settore agricolo che
          incrementano  il  numero  dei  lavoratori  operai, ciascuno
          occupato per almeno 230 giornate all'anno.
             3.  L'incremento della base occupazionale va considerato
          al  netto  delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in
          societa'  controllate  o  collegate  ai sensi dell'articolo
          2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
          persona,  allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
          la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre
          2000,   ogni   lavoratore  dipendente  assunto  costituisce
          incremento   della   base   occupazionale.   I   lavoratori
          dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a tempo parziale si
          assumono  nella  base occupazionale in misura proporzionale
          alle   ore   prestate   rispetto  a  quelle  del  contratto
          nazionale.
             4.   Il   credito   d'imposta,  che  non  concorre  alla
          formazione  del  reddito  e  del  valore  della  produzione
          rilevante  ai  fini  dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive  ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001,
          esclusivamente   in  compensazione  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
             5.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al comma 1 spetta a
          condizione che:
              a)  i  nuovi  assunti  siano di eta' non inferiore a 25
          anni;
              b)  i  nuovi  assunti  non  abbiano svolto attivita' di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
          siano  portatori  di  handicap  individuati  ai sensi della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104;
              c)  siano  osservati  i  contratti collettivi nazionali
          anche  con  riferimento  ai  soggetti  che  non  hanno dato
          diritto al credito d'imposta;
              d)  siano  rispettate  le  prescrizioni  sulla salute e
          sulla  sicurezza  dei  lavoratori  previste  dai  D.Lgs. 19
          settembre  1994, n. 626, e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e
          loro   successive  modificazioni,  nonche'  dai  successivi
          decreti  legislativi  attuativi di direttive comunitarie in
          materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
             6.  Nel  caso  di  impresa  subentrante  ad  altra nella
          gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
          comunque    assegnata,    il   credito   d'imposta   spetta
          limitatamente  al  numero  di  lavoratori  assunti  in piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita.
             7.  Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
          non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
          importo  superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
          e  contributiva  in  materia  di  lavoro dipendente, ovvero
          violazioni  alla  normativa  sulla salute e sulla sicurezza
          dei  lavoratori,  prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
          626,  e  D.Lgs.  14  agosto 1996, n. 494, e loro successive
          modificazioni,  nonche'  dai successivi decreti legislativi
          attuativi  di direttive comunitarie in materia di sicurezza
          ed  igiene  del  lavoro,  commesse  nel  periodo  in cui si
          applicano  le  disposizioni del presente articolo e qualora
          siano  emanati  provvedimenti definitivi della magistratura
          contro  il  datore  di lavoro per condotta antisindacale ai
          sensi  dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
          le  agevolazioni  sono  revocate. Dalla data del definitivo
          accertamento  delle violazioni, decorrono i termini per far
          luogo  al  recupero  delle  minori  imposte  versate  o del
          maggiore  credito  riportato  e  per  l'applicazione  delle
          relative sanzioni.
             8.  Le  agevolazioni previste dal presente articolo sono
          cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
             9.  Entro  il  31  dicembre  2001 il Governo provvede ad
          effettuare  la  verifica  ed  il monitoraggio degli effetti
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo,
          identificando   la  nuova  occupazione  generata  per  area
          territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
             10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
          dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, restano
          in   vigore  per  le  assunzioni  intervenute  nel  periodo
          compreso  tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per
          i  datori  di  lavoro  che  nel  periodo compreso tra il 1°
          gennaio  2001  e  il  31  dicembre  2003  effettuano  nuove
          assunzioni  di  lavoratori dipendenti con contratto a tempo
          indeterminato  da destinare a unita' produttive ubicate nei
          territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di
          cui  all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
          Consiglio,  del  21  giugno  1999,  nonche' in quelle delle
          regioni  Abruzzo  e  Molise,  spetta  un  ulteriore credito
          d'imposta.  L'ulteriore  credito  d'imposta,  che e' pari a
          lire  400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo
          la  disciplina  di  cui al presente articolo. All'ulteriore
          credito  di  imposta di cui al presente comma si applica la
          regola   de   minimis   di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione  delle  Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
          marzo  1996,  e  ad  esso  sono  cumulabili  altri benefici
          eventualmente    concessi    ai    sensi   della   predetta
          comunicazione  purche' non venga superato il limite massimo
          di lire 180 milioni nel triennio.
             11.  Ai  fini  delle  agevolazioni previste dal presente
          articolo,  i  soci  lavoratori di societa' cooperative sono
          equiparati ai lavoratori dipendenti.
             «Art.  8  (Agevolazione  per gli investimenti nelle aree
          svantaggiate).  -  1.  Alle imprese che operano nei settori
          delle  attivita'  estrattive e manifatturiere, dei servizi,
          del   turismo,  del  commercio,  delle  costruzioni,  della
          produzione  e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
          acqua   calda,   della  pesca  e  dell'acquacoltura,  della
          trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
          di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
          Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, che, fino
          alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
          31  dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
          ammissibili   alle   deroghe   previste  dall'articolo  87,
          paragrafo   3,  lettere  a)  e  c),  del  citato  Trattato,
          individuate  dalla  Carta  italiana degli aiuti a finalita'
          regionale  per  il  periodo  2000-2006,  e'  attribuito  un
          contributo  nella  forma  di  credito di imposta nei limiti
          massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002
          pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni
          di  euro  per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
          2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di
          euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008.
          Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per
          il  settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla
          disciplina   di   attuazione   delle  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe
          previste  dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
          c),  il  credito  compete entro la misura dell'85 per cento
          delle  intensita'  di  aiuto  previste dalla Carta italiana
          degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006.
          Il  credito  d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di
          Stato  a  finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano
          ad  oggetto  i  medesimi  beni che fruiscono del credito di
          imposta.
             1-bis.  Per  fruire del contributo le imprese inoltrano,
          in   via   telematica,   al  Centro  operativo  di  Pescara
          dell'Agenzia   delle   entrate  un'istanza  contenente  gli
          elementi     identificativi    dell'impresa,    l'ammontare
          complessivo   dei  nuovi  investimenti  e  la  ripartizione
          regionale  degli  stessi,  nonche'  l'impegno,  a  pena  di
          disconoscimento  del beneficio, ad avviare la realizzazione
          degli    investimenti    successivamente   alla   data   di
          presentazione  della  medesima istanza e comunque entro sei
          mesi dalla predetta data.
             1-ter.   L'Agenzia   delle   entrate  rilascia,  in  via
          telematica  e  con  procedura automatizzata, certificazione
          della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
          le  istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
          l'ordine   cronologico   di   presentazione,  alle  domande
          presentate   nell'anno   precedente   e   non  accolte  per
          esaurimento  dei  fondi  stanziati  e, tra queste, a quelle
          delle  piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
          I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12
          gennaio   2001,  e  successivamente,  secondo  l'ordine  di
          presentazione,  alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
          comunica   in   via   telematica,  entro  30  giorni  dalla
          presentazione  delle domande, il diniego del contributo per
          la  mancanza  di  uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
          ovvero  per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
          si  intende  concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione
          dell'istanza  e  senza  comunicazione  di  diniego da parte
          dell'Agenzia delle entrate.
             1-quater. [abrogato].
             1-quinquies.    Con    provvedimento    del    Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite le specifiche
          tecniche  per  la  trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
          1-bis, 1-ter e 1-quater.
             1-sexies.    Per   le   modalita'   delle   trasmissioni
          telematiche  previste dal presente articolo si applicano le
          disposizioni  contenute  nell'articolo 3 del regolamento di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998,   n.   322,   come  sostituito  dall'articolo  3  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
             1-septies.    L'Agenzia   delle   entrate   provvede   a
          pubblicare,   con  cadenza  semestrale,  sul  proprio  sito
          INTERNET,  il  numero  delle istanze pervenute, l'ammontare
          totale   dei  contributi  concessi,  nonche'  quello  delle
          risorse finanziarie residue.
             2.  Per  nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
          di  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, esclusi i costi relativi all'acquisto di «mobili e
          macchine   ordinarie   di  ufficio»  di  cui  alla  tabella
          approvata  con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle
          finanze  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale   n.  27  del  2  febbraio  1989,  concernente  i
          «coefficienti   di  ammortamento»,  destinati  a  strutture
          produttive  gia'  esistenti  o che vengono impiantate nelle
          aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
          costo  complessivo  eccedente  le cessioni e le dismissioni
          effettuate  nonche'  gli  ammortamenti  dedotti nel periodo
          d'imposta,  relativi  a  beni  d'investimento  della stessa
          struttura  produttiva.  Sono  esclusi  gli ammortamenti dei
          beni   che   formano  oggetto  dell'investimento  agevolato
          effettuati  nel  periodo  d'imposta  della  loro entrata in
          funzione.   Per   gli   investimenti   effettuati  mediante
          contratti  di  locazione  finanziaria,  si  assume il costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
          non  comprende  le  spese  di  manutenzione.  Per le grandi
          imprese,   come   definite   ai   sensi   della   normativa
          comunitaria,  gli  investimenti  in  beni  immateriali sono
          agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
          altri investimenti agevolati.
             3. (abrogato).
             4.  All'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 18
          dicembre  1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:   «differenziabile   in  funzione  del  settore  di
          attivita'  e  delle  dimensioni dell'impresa, nonche' della
          localizzazione».
             5.  Il  credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
          nuovi  investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
          va  indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
          non  concorre  alla  formazione  del reddito ne' della base
          imponibile    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive,   non  rileva  ai  fini  del  rapporto  di  cui
          all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in
          compensazione,  ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241,  a decorrere dalla data di sostenimento dei
          costi.
             6.  Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
          che  riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
          a   discipline   comunitarie  specifiche,  ivi  inclusa  la
          disciplina   multisettoriale   dei   grandi   progetti,  e'
          riconosciuto  nel  rispetto  delle condizioni sostanziali e
          procedurali  definite dalle predette discipline dell'Unione
          europea  e  previa  autorizzazione  della Commissione delle
          Comunita'   europee.   Il   Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  procede  all'inoltro  alla
          Commissione  della  richiesta di preventiva autorizzazione,
          ove  prescritta,  nonche'  al  controllo del rispetto delle
          norme    sostanziali    e   procedurali   della   normativa
          comunitaria.
             7.  Se  i  beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione  entro  il  secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  della  loro  acquisizione o ultimazione, il credito
          d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli investimenti
          agevolati  il  costo  dei  beni non entrati in funzione. Se
          entro  il  quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
          quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
          a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa   ovvero   destinati  a  strutture  produttive
          diverse  da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
          il  credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli
          investimenti  agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
          periodo  di  imposta  in cui si verifica una delle predette
          ipotesi  vengono  acquisiti  beni della stessa categoria di
          quelli  agevolati,  il  credito  d'imposta e' rideterminato
          escludendo  il  costo  non  ammortizzato degli investimenti
          agevolati  per  la  parte  che  eccede  i costi delle nuove
          acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
          le  disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
          esercitato  il  riscatto.  Il  minore credito d'imposta che
          deriva  dall'applicazione  del  presente  comma  e' versato
          entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
          redditi   dovuta   per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si
          verificano le ipotesi ivi indicate.
             7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e  forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   Bolzano,   sono   definite   le  tipologie  di
          investimento  per  le  imprese  agricole e per quelle della
          prima  trasformazione  e  commercializzazione  ammesse agli
          aiuti,  in  osservanza  di  quanto  previsto  dal  piano di
          sviluppo  rurale  di  cui  al  citato  regolamento  (CE) n.
          1257/1999 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
             8.  Con  uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica   e   con  il  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, verranno emanate disposizioni
          per  l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
          la  corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
          verifiche,   da   effettuare   dopo   almeno   dodici  mesi
          dall'attribuzione  del  credito  di  imposta, sono altresi'
          finalizzate   alla   valutazione   della   qualita'   degli
          investimenti   effettuati,   anche   al  fine  di  valutare
          l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri
          strumenti aventi analoga finalita'.».