Art. 2.
Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
24 dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
2. All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
(( 2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e' sostituito dal seguente:
«48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali
appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono
essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito
degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a
carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono
quelli che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel
triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni
2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per
adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il
segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio
corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il
proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla
trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere adottato. Con
decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti
territoriali, nonche' i termini e le modalita' per l'invio delle
stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di verifica dei risultati utili ai fini del
patto di stabilita' interno delle regioni e degli enti locali
interessati dall'applicazione del presente comma». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 22 e 23 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta
commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno
emanato disposizioni legislative in tema di tassa
automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad
esse attribuiti in materia dalla normativa statale,
l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino
al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla
base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni
nonche', relativamente ai profili non interessati dalle
predette disposizioni, sulla base delle norme statali che
disciplinano il tributo.».
«23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1°
gennaio 2010, le regioni di cui al comma 22 provvedono a
rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa
automobilistica conformi alla normativa statale vigente in
materia.».