Art. 2.


Proroga dei termini di cui all'articolo 2, commi 22 e 23, della legge
                      24 dicembre 2003, n. 350


  1.  All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
  2.  All'articolo 2, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  «1°  gennaio  2007»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010».
  (( 2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, e' sostituito dal seguente:
  «48.  Le  sanzioni  di  cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali
in   caso  di  mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
conseguente  alle  spese relative a nuovi interventi infrastrutturali
appositamente  autorizzati  con  decreto del Ministro dell'economia e
delle   finanze,   d'intesa   con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
decreto  individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono
essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito
degli  stanziamenti  di  pertinenza  per  interventi  di  sviluppo  a
carattere  infrastrutturale,  e  le  necessarie  compensazioni  degli
effetti  finanziari  in  termini  di fabbisogno e indebitamento netto
delle  pubbliche  amministrazioni.  Gli  enti locali interessati sono
quelli  che  hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita' interno nel
triennio  2005-2007  e  che  hanno registrato, in ciascuno degli anni
2009-2011,  impegni  per  spesa  corrente,  al  netto delle spese per
adeguamenti   contrattuali  del  personale  dipendente,  compreso  il
segretario  comunale,  per  un ammontare non superiore a quello medio
corrispondente  del  triennio  2005-2007. Le Commissioni parlamentari
competenti  per  i  profili  di  carattere  finanziario  esprimono il
proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro
dell'economia  e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla
trasmissione,  decorso  il quale il decreto puo' essere adottato. Con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  adottare,  ai sensi
dell'articolo  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono  stabiliti  i  criteri  di  selezione  delle  istanze degli enti
territoriali,  nonche'  i  termini  e  le modalita' per l'invio delle
stesse.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le  modalita'  di verifica dei risultati utili ai fini del
patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  e  degli  enti locali
interessati dall'applicazione del presente comma». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dei commi 22 e 23 dell'art. 2
          della   legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive
          modificazioni  (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «22.  Nelle  more del completamento dei lavori dell'Alta
          commissione  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
          legge  27  dicembre  2002,  n. 289, nelle regioni che hanno
          emanato   disposizioni   legislative   in   tema  di  tassa
          automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad
          esse   attribuiti   in  materia  dalla  normativa  statale,
          l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore di tali disposizioni legislative e fino
          al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla
          base   di  quanto  stabilito  dalle  medesime  disposizioni
          nonche',  relativamente  ai  profili  non interessati dalle
          predette  disposizioni,  sulla base delle norme statali che
          disciplinano il tributo.».
             «23.  Entro  il  periodo  di  imposta  decorrente dal 1°
          gennaio  2010,  le  regioni di cui al comma 22 provvedono a
          rendere  i  loro  ordinamenti  legislativi in tema di tassa
          automobilistica  conformi alla normativa statale vigente in
          materia.».