Art. 7.

    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali


  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i  notiziari  e  ogni  altro  programma  di  contenuto informativo, a
rilevante    presentazione    giornalistica,   caratterizzato   dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del
servizio   di   interesse  generale  dell'attivita'  di  informazione
radiotelevisiva,  i  notiziari  diffusi  dalle emittenti televisive e
radiofoniche  nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a contenuto
informativo,  riconducibili  alla  responsabilita'  di  una specifica
testata  registrata  ai sensi di legge, si conformano con particolare
rigore  ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della
imparzialita',  della obiettivita' e di parita' di trattamento tra le
diverse forze politiche.
  3.  I  direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui al presente
articolo,  nonche'  i  loro  conduttori  e  registi sono tenuti ad un
comportamento  corretto  ed  imparziale nella gestione del programma,
cosi'  da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle
libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni
cautela  volta  ad  evitare che si determinino, anche indirettamente,
situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche,
considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici,
ma  anche  le  posizioni di contenuto politico espressi da soggetti e
persone  non  direttamente partecipanti alla competizione elettorale.
Inoltre  essi  curano  che  nei  notiziari propriamente detti, non si
determini  un  uso  ingiustificato di riprese con presenza diretta di
membri  del  Governo,  o  di  esponenti  politici.  Nei programmi che
utilizzano  la formula dell'intervista al singolo esponente politico,
fermo  il  rispetto  del principio dell'equilibrio delle presenze nel
ciclo  del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva
notizia  degli  interventi  programmati,  i conduttori sono tenuti ad
assicurare  imparzialita'  e  parita'  di  trattamento  nel  porre le
domande  ai  diversi esponenti politici intervistati e curano che gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in   base  alla  conduzione  del  programma,  specifici  orientamenti
politici agli stessi conduttori o alla testata.
  4.  Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di
approfondimento   informativo,   qualora  in  essi  assuma  carattere
rilevante     l'esposizione     di     opinioni     o     valutazioni
politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed
equilibrata   presenza  e  possibilita'  di  espressione  ai  diversi
soggetti politici.
  5.  Il  rispetto  delle  condizioni  di  cui ai commi 2, 3 e 4, del
presente  articolo  e il ripristino di eventuali squilibri accertati,
e' assicurato anche d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative
violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  6.  In  tutte  le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione  politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e dai
programmi  di informazione non e' ammessa ad alcun titolo la presenza
di  candidati  o  di esponenti politici e non possono essere trattati
temi  di evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7.  In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato  fornire,  anche  in  forma  indiretta, indicazioni di voto o
manifestare le proprie preferenze di voto.