Art. 7. Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attivita' di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita' e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche. 3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espressi da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici. Nei programmi che utilizzano la formula dell'intervista al singolo esponente politico, fermo il rispetto del principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del programma, che va garantito anche attraverso la preventiva notizia degli interventi programmati, i conduttori sono tenuti ad assicurare imparzialita' e parita' di trattamento nel porre le domande ai diversi esponenti politici intervistati e curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici agli stessi conduttori o alla testata. 4. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza e possibilita' di espressione ai diversi soggetti politici. 5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato anche d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non e' ammessa ad alcun titolo la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.