Art. 12.


               Comunicazione tra certificatore e CNIPA


  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati  comunicano  al  CNIPA  la  casella  di posta elettronica
certificata  da utilizzare per realizzare un sistema di comunicazione
attraverso  il  quale scambiare le informazioni previste dal presente
decreto.
  2. Il CNIPA rende disponibile sul proprio sito internet l'indirizzo
della propria casella di posta elettronica certificata.