Art. 14.


               Generazione dei certificati qualificati


  1.   In  aggiunta  agli  obblighi  previsti  per  il  certificatore
dall'art.  32  del  codice,  emettendo  il certificato qualificato il
certificatore:
   a) si accerta dell'autenticita' della richiesta;
   b)  nel  caso  di  chiavi  generate dal certificatore, assicura la
consegna  al  legittimo  titolare  ovvero,  nel  caso  di  chiavi non
generate dal certificatore, verifica il possesso della chiave privata
da  parte  del  titolare  e il corretto funzionamento della coppia di
chiavi.
  2. Il certificato qualificato e' generato con un sistema conforme a
quanto previsto dall'art. 29.
  3.  Il termine del periodo di validita' del certificato qualificato
e'  anteriore  al  termine  del  periodo di validita' del certificato
delle   chiavi   di   certificazione   utilizzato   per   verificarne
l'autenticita'.
  4.  L'emissione  dei  certificati  qualificati  e'  registrata  nel
giornale  di controllo specificando il riferimento temporale relativo
alla registrazione.