Art. 14. Generazione dei certificati qualificati 1. In aggiunta agli obblighi previsti per il certificatore dall'art. 32 del codice, emettendo il certificato qualificato il certificatore: a) si accerta dell'autenticita' della richiesta; b) nel caso di chiavi generate dal certificatore, assicura la consegna al legittimo titolare ovvero, nel caso di chiavi non generate dal certificatore, verifica il possesso della chiave privata da parte del titolare e il corretto funzionamento della coppia di chiavi. 2. Il certificato qualificato e' generato con un sistema conforme a quanto previsto dall'art. 29. 3. Il termine del periodo di validita' del certificato qualificato e' anteriore al termine del periodo di validita' del certificato delle chiavi di certificazione utilizzato per verificarne l'autenticita'. 4. L'emissione dei certificati qualificati e' registrata nel giornale di controllo specificando il riferimento temporale relativo alla registrazione.