Art. 15.


         Informazioni contenute nei certificati qualificati


  1.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  28  del  codice,  i
certificati  qualificati  contengono  almeno  le  seguenti  ulteriori
informazioni:
   a) codice identificativo del titolare presso il certificatore;
   b)  tipologia  della  coppia  di  chiavi  in base all'uso cui sono
destinate.
  2.  Le informazioni personali contenute nel certificato ai sensi di
quanto  previsto nell'art. 28 del codice sono utilizzabili unicamente
per  identificare il titolare della firma digitale, per verificare la
firma  del  documento  informatico,  nonche'  per  indicare eventuali
qualifiche specifiche del titolare.
  3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato
sono  codificati  in  modo da non generare equivoci relativi al nome,
ragione o denominazione sociale del certificatore.
  4.  Le  informazioni  e  le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3,
lettera a) del Codice, codificate secondo le modalita' indicate dalla
delibera  del  CNIPA  prevista  ai  sensi  dell'art. 38, comma 4, del
presente  decreto,  sono  inserite  d'ufficio  dal  certificatore nel
certificato   qualificato,   nel  caso  in  cui  l'organizzazione  di
appartenenza   abbia   autorizzato  la  richiesta  di  emissione  del
certificato   medesimo.   In   quest'ultimo   caso   l'organizzazione
richiedente  assume l'impegno di richiedere la revoca del certificato
qualificato   qualora  venga  a  conoscenza  della  variazione  delle
informazioni contenute nello stesso.
  5.   Il   certificatore  determina  il  periodo  di  validita'  dei
certificati   qualificati   anche   in   funzione   della  robustezza
crittografica delle chiavi impiegate.
  6.  Il  CNIPA,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, determina il periodo
massimo  di  validita'  del certificato qualificato in funzione degli
algoritmi e delle caratteristiche delle chiavi.
  7.  Il certificatore custodisce le informazioni di cui all'art. 32,
comma 3, lettera j) del codice, per un periodo pari a 20 (venti) anni
dalla  data  di  emissione  del certificato qualificato, salvo quanto
previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.