Art. 16.


          Revoca e sospensione del certificato qualificato


  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 36 del codice, il
certificato  qualificato e' revocato o sospeso dal certificatore, ove
quest'ultimo  abbia notizia della compromissione della chiave privata
o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme.
  2.  Il  certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione
per lo stesso periodo previsto all'art. 15, comma 7.