Art. 16. Revoca e sospensione del certificato qualificato 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 del codice, il certificato qualificato e' revocato o sospeso dal certificatore, ove quest'ultimo abbia notizia della compromissione della chiave privata o del dispositivo sicuro per la generazione delle firme. 2. Il certificatore conserva le richieste di revoca e sospensione per lo stesso periodo previsto all'art. 15, comma 7.