Art. 17.


                         Codice di emergenza


  1.  Per  ciascun  certificato  qualificato  emesso il certificatore
fornisce  al  titolare  almeno un codice riservato, da utilizzare per
richiedere  la  sospensione  del  certificato  nei  casi di emergenza
indicati nel manuale operativo e comunicati al titolare.
  2.  La  richiesta  di  cui al comma 1 e' successivamente confermata
utilizzando una delle modalita' previste dal certificatore.
  3.  Il  certificatore  adotta  specifiche  misure  di sicurezza per
assicurare la segretezza del codice di emergenza.