Art. 19.


               Revoca su iniziativa del certificatore


  1.  Salvo  i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende
revocare  un  certificato qualificato ne da' preventiva comunicazione
al  titolare,  specificando  i  motivi della revoca nonche' la data e
l'ora a partire dalla quale la revoca e' efficace.