Art. 23.


             Sospensione su iniziativa del certificatore


  1.  Salvo casi d'urgenza, che il certificatore e' tenuto a motivare
contestualmente  alla  comunicazione  conseguente alla sospensione di
cui   al   comma  2,  il  certificatore  che  intende  sospendere  un
certificato qualificato ne da' preventiva comunicazione al titolare e
all'eventuale   terzo   interessato   specificando   i  motivi  della
sospensione e la sua durata.
  2. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata
dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore
procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.