Art. 23. Sospensione su iniziativa del certificatore 1. Salvo casi d'urgenza, che il certificatore e' tenuto a motivare contestualmente alla comunicazione conseguente alla sospensione di cui al comma 2, il certificatore che intende sospendere un certificato qualificato ne da' preventiva comunicazione al titolare e all'eventuale terzo interessato specificando i motivi della sospensione e la sua durata. 2. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore procede tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.