Art. 27.


     Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione


  1.  La  revoca  del certificato relativo ad una coppia di chiavi di
certificazione e' consentita solo nei seguenti casi:
   a) compromissione della chiave privata;
   b)  malfunzionamento  del  dispositivo  sicuro  per la generazione
delle firme;
   c) cessazione dell'attivita'.
  2.  La  revoca e' comunicata entro ventiquattro ore al CNIPA e resa
nota  a  tutti i titolari di certificati qualificati sottoscritti con
la  chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica e' contenuta
nel certificato revocato.
  3. La revoca di certificati di cui al comma 1, pubblicati dal CNIPA
nell'elenco  pubblico  dei  certificatori di cui all'art. 39, e' resa
nota attraverso il medesimo elenco.