Art. 29.


         Sistema di generazione dei certificati qualificati


  1. La generazione dei certificati qualificati avviene su un sistema
utilizzato  esclusivamente per la generazione di certificati, situato
in locali adeguatamente protetti.
  2.  L'entrata  e  l'uscita  dai  locali  protetti e' registrata sul
giornale di controllo.
  3.   L'accesso   ai   sistemi   di   elaborazione   e'  consentito,
limitatamente  alle  funzioni  assegnate, esclusivamente al personale
autorizzato,   identificato   attraverso  un'opportuna  procedura  di
riconoscimento  da  parte  del  sistema  al  momento  di  apertura di
ciascuna sessione.
  4.  L'inizio  e  la  fine  di ciascuna sessione sono registrate sul
giornale di controllo.