Art. 3.


                    Norme tecniche di riferimento


  1.  I  dispositivi  sicuri  per  la  generazione delle firme di cui
all'art.   35  del  codice  sono  conformi  alle  norme  generalmente
riconosciute a livello internazionale.
  2.  Gli  algoritmi  di  generazione  e  verifica  delle  firme,  le
caratteristiche  delle  chiavi  utilizzate,  le  funzioni  di hash, i
formati   e   le  caratteristiche  dei  certificati  qualificati,  le
caratteristiche  delle  firme  digitali  e delle marche temporali, il
formato  dell'elenco  di  cui  all'art. 39 del presente decreto, sono
definiti,  anche  ai  fini  del  riconoscimento  e della verifica del
documento  informatico,  con deliberazioni del CNIPA e pubblicati sul
sito internet dello stesso Centro nazionale.
  3.  Il  documento  informatico,  sottoscritto  con firma digitale o
altro  tipo di firma elettronica qualificata, non produce gli effetti
di  cui all'art. 21, comma 2, del codice, se contiene macroistruzioni
o  codici  eseguibili,  tali  da  attivare  funzionalita' che possano
modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.