Art. 30.


                 Accesso del pubblico ai certificati


  1. Le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche.
  2.  I  certificati  qualificati, su richiesta del titolare, possono
essere accessibili alla consultazione del pubblico nonche' comunicati
a  terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente nei
casi  consentiti  dal  titolare  del  certificato  e nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3.  Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonche'
i   certificati   qualificati  eventualmente  resi  accessibili  alla
consultazione  del pubblico, sono utilizzabili da chi le consulta per
le  sole  finalita'  di  applicazione delle norme che disciplinano la
verifica e la validita' della firma digitale.