Art. 30. Accesso del pubblico ai certificati 1. Le liste dei certificati revocati e sospesi sono rese pubbliche. 2. I certificati qualificati, su richiesta del titolare, possono essere accessibili alla consultazione del pubblico nonche' comunicati a terzi, al fine di verificare le firme digitali, esclusivamente nei casi consentiti dal titolare del certificato e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonche' i certificati qualificati eventualmente resi accessibili alla consultazione del pubblico, sono utilizzabili da chi le consulta per le sole finalita' di applicazione delle norme che disciplinano la verifica e la validita' della firma digitale.