Art. 32.


                        Giornale di controllo


  1.  Il  giornale  di  controllo  e'  costituito  dall'insieme delle
registrazioni   effettuate   anche  automaticamente  dai  dispositivi
installati  presso  il  certificatore,  allorche'  si  verificano  le
condizioni previste dal presente decreto.
  2.  Le  registrazioni  possono  essere effettuate indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso.
  3. A ciascuna registrazione e' apposto un riferimento temporale.
  4.  Il  giornale  di  controllo  e'  tenuto  in  modo  da garantire
l'autenticita'  delle  annotazioni e consentire la ricostruzione, con
la  necessaria  accuratezza,  di  tutti  gli eventi rilevanti ai fini
della sicurezza.
  5.  L'integrita'  del  giornale  di  controllo  e'  verificata  con
frequenza almeno mensile.
  6.  Le  registrazioni  contenute  nel  giornale  di  controllo sono
conservate  per  un  periodo pari a venti anni, salvo quanto previsto
dall'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003.