Art. 34.


 Organizzazione del personale addetto al servizio di certificazione


  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto al comma 3, l'organizzazione del
certificatore prevede almeno le seguenti figure professionali:
   a) responsabile della sicurezza;
   b)  responsabile  del  servizio  di  certificazione  e validazione
temporale;
   c) responsabile della conduzione tecnica dei sistemi;
   d) responsabile dei servizi tecnici e logistici;
   e) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing).
  2.  Non  e' possibile attribuire al medesimo soggetto piu' funzioni
tra quelle previste dal comma 1.
  3.   Ferma   restando   la   responsabilita'   del   certificatore,
l'organizzazione   dello  stesso  puo'  prevedere  che  alcune  delle
suddette  responsabilita'  siano affidate ad altre organizzazioni. In
questo  caso  il  responsabile  della  sicurezza  o  altro dipendente
appositamente   designato   gestisce   i  rapporti  con  tali  figure
professionali.
  4.  In  nessun  caso  quanto  previsto al comma 3 si applica per le
figure professionali di cui al comma 1, lettere a) ed e).