Art. 37.


              Riferimenti temporali opponibili ai terzi


  1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati
in  conformita'  con quanto disposto dal titolo IV sono opponibili ai
terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del codice.
  2.  I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un
certificatore   accreditato,  secondo  quanto  indicato  nel  proprio
manuale  operativo,  sono  opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20,
comma 3 del codice.
  3.  L'ora  assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del
presente  articolo,  deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN),
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  30  novembre  1993,  n. 591, con una differenza non
superiore ad un minuto primo.
  4. Costituiscono inoltre validazione temporale:
   a)   il   riferimento   temporale  contenuto  nella  segnatura  di
protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
novembre 2000, n. 272;
   b)  il  riferimento  temporale ottenuto attraverso la procedura di
conservazione  dei  documenti  in  conformita' alle norme vigenti, ad
opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;
   c)  il  riferimento  temporale  ottenuto  attraverso l'utilizzo di
posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del codice;
   d)  il  riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della
marcatura  postale elettronica ai sensi dell'art. 14 , comma 1, punto
1.4  della  Convenzione  postale  universale,  come  modificata dalle
decisioni   adottate   dal   XXIII   Congresso   dell'Unione  postale
universale,  recepite  dal  Regolamento  di esecuzione emanato con il
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007, n. 18.