Art. 7.


 Conservazione delle chiavi e dei dati per la creazione della firma


  1.   E'   vietata  la  duplicazione  della  chiave  privata  e  dei
dispositivi che la contengono.
  2.  Per  fini particolari di sicurezza, e' consentito che le chiavi
di   certificazione  vengano  esportate,  purche'  cio'  avvenga  con
modalita'   tali  da  non  ridurre  il  livello  di  sicurezza  e  di
riservatezza delle chiavi stesse.
  3. Il titolare della coppia di chiavi:
   a)  assicura  la  custodia del dispositivo di firma in conformita'
all'art.  32,  comma  1, del codice, in ottemperanza alle indicazioni
fornite dal certificatore;
   b)  conserva  le informazioni di abilitazione all'uso della chiave
privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
   c)  richiede  immediatamente la revoca dei certificati qualificati
relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma difettosi o di
cui  abbia perduto il possesso, o qualora abbia il ragionevole dubbio
che essi siano stati usati abusivamente da persone non autorizzate;
   d) mantiene in modo esclusivo la conoscenza o la disponibilita' di
almeno uno dei dati per la creazione della firma.