Art. 3. Procedimento della Comunicazione unica 1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica, secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il modello e' presentato in modalita' telematica o mediante supporto informatico. 2. La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese e sottoposta ai controlli disciplinati dal presente decreto, viene inviata dalla camera di commercio alle amministrazioni di cui all'art. 4. Detta comunicazione da parte delle camere di commercio rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalita' dei dati rispetto alle finalita' per i quali sono raccolti e successivamente trattati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale e di partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmette quanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale 12 maggio 2004, alla camera di commercio secondo quanto specificato dal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVA sono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13. 3. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio all'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese. 4. L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quello nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio. 5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16. 6. Le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle camere di commercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6.