Art. 3.


               Procedimento della Comunicazione unica


  1.  Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto
dall'art.  9  del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta
all'ufficio  del  registro  delle  imprese  la  comunicazione  unica,
secondo  il  modello  approvato  con il decreto della modulistica. Il
modello  e'  presentato  in  modalita' telematica o mediante supporto
informatico.
  2.  La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese
e  sottoposta  ai  controlli disciplinati dal presente decreto, viene
inviata  dalla  camera  di  commercio  alle  amministrazioni  di  cui
all'art.  4.  Detta  comunicazione da parte delle camere di commercio
rispetta  i  principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalita'
dei  dati  rispetto  alle  finalita'  per  i  quali  sono  raccolti e
successivamente   trattati   ai   sensi   dell'art.  11  del  decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale e
di  partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmette
quanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale
12  maggio  2004, alla camera di commercio secondo quanto specificato
dal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVA
sono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13.
  3.  La  comunicazione  viene  inviata  dalla  camera  di  commercio
all'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel
registro delle imprese.
  4.  L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9,
comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quello
nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio.
  5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16.
  6.  Le  comunicazioni  verso  gli  enti  e  verso  gli  interessati
avvengono  esclusivamente  durante l'orario d'ufficio delle camere di
commercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6.