Art. 4.


                     Amministrazioni competenti


  1.   Sono   destinatarie  della  Comunicazione  unica  le  seguenti
amministrazioni:
   a)  gli  uffici  del  registro  imprese  delle camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
   b) l'Agenzia delle entrate;
   c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
   d)  l'istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL);
   e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici
preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
   f)  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali.