Art. 4. Amministrazioni competenti 1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti amministrazioni: a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura; b) l'Agenzia delle entrate; c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane; f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.