Art. 6 
 
 
                              Controlli 
 
  1.  Al  fine  di  consentire   la   verifica   della   designazione
dell'origine degli oli extra  vergini  e  vergini  di  oliva  di  cui
all'art. 4 del presente decreto e delle  indicazioni  facoltative  di
cui  all'art.  5  del  regolamento,  gli  operatori   della   filiera
interessati rispettano le misure stabilite  nel  presente  titolo  ed
adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento. 
  2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF  mediante
la predisposizione di uno specifico piano annuale dei  controlli  che
riguarda tutte le fasi della filiera. 
  3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base  dell'analisi
del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE)
n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili  dalle
banche dati AGEA. 
  4. L'ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all'art.  8,  paragrafo
2,  del  regolamento,  provvede   all'espletamento   delle   relative
procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere a),  b)  e
c) del citato paragrafo, nonche' alla trasmissione delle informazioni
di cui all'art. 10 del regolamento stesso.