Art. 6 Controlli 1. Al fine di consentire la verifica della designazione dell'origine degli oli extra vergini e vergini di oliva di cui all'art. 4 del presente decreto e delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento, gli operatori della filiera interessati rispettano le misure stabilite nel presente titolo ed adottate ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1 del regolamento. 2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l'ICQRF mediante la predisposizione di uno specifico piano annuale dei controlli che riguarda tutte le fasi della filiera. 3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dalle banche dati AGEA. 4. L'ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento, provvede all'espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere a), b) e c) del citato paragrafo, nonche' alla trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del regolamento stesso.