Art. 3 
 
 
          Modalita' di assolvimento dell'obbligo di offerta 
 
  1. Le quote del gas naturale importato di cui all'art. 1, comma  1,
del decreto ministeriale 19  marzo  2008  citato  nelle  premesse,  a
decorrere  dal  10  maggio  2010,  sono  offerte  dagli   importatori
esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione  di  cui
all'art. 5, comma 1. 
  2.  Alla  Piattaforma  sono  altresi'  ammesse  senza   limitazioni
ulteriori offerte di volumi  di  gas  anche  effettuate  da  soggetti
diversi da quelli  tenuti  agli  obblighi  di  cui  all'art.  11  del
decreto-legge n.7/2007. 
  3.  Non  sono  consentite  offerte  di  acquisto  da  parte   degli
importatori relative ad offerte  di  vendita  inserite  dagli  stessi
nella Piattaforma. 
  4. Le modalita' di offerta e di consegna  delle  quote  di  cui  ai
commi 1 e 2 sono stabilite dall'Autorita'.