Art. 3 Modalita' di assolvimento dell'obbligo di offerta 1. Le quote del gas naturale importato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 marzo 2008 citato nelle premesse, a decorrere dal 10 maggio 2010, sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione di cui all'art. 5, comma 1. 2. Alla Piattaforma sono altresi' ammesse senza limitazioni ulteriori offerte di volumi di gas anche effettuate da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto-legge n.7/2007. 3. Non sono consentite offerte di acquisto da parte degli importatori relative ad offerte di vendita inserite dagli stessi nella Piattaforma. 4. Le modalita' di offerta e di consegna delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dall'Autorita'.