Art. 4 Obblighi dei soggetti operatori 1. Il GME ammette alla Piattaforma di negoziazione di cui all'art. 5, comma 1, i soggetti abilitati ad operare al PSV, dotati di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi. 2. Gli operatori che utilizzano la Piattaforma sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede. 3. Gli operatori sono tenuti al versamento al GME di un corrispettivo definito dal GME nel regolamento di cui all'art. 5 al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario in funzione dei costi del servizio. 4. Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 e del presente decreto, i soggetti che effettuano importazioni soggette all'obbligo di offerta di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 7/2007 trasmettono al Ministero e all'Autorita', entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione nella quale indicano le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo, i volumi effettivamente importati nell'anno termico precedente nonche', entro un termine indicato dall'Autorita', una relazione con i volumi effettivamente offerti presso la Piattaforma. Alla relazione e' allegata una dichiarazione rilasciata dall'impresa maggiore di trasporto, a conferma dei volumi complessivi effettivamente importati, una dichiarazione rilasciata dal GME sui volumi effettivamente offerti. 5. Nei casi di mancata offerta di volumi di gas determinati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, il Ministero obbliga i soggetti inadempienti, entro i sessanta giorni dalla data di accertamento dell'inadempienza a offrire presso la Piattaforma un volume di gas pari al doppio di quello non offerto. Casi di ripetuta inosservanza costituiscono sufficiente motivo di revoca delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate o di diniego, per un periodo fino ad un massimo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione al soggetto inadempiente e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.