Art. 4 
 
 
                   Obblighi dei soggetti operatori 
 
  1. Il GME ammette alla Piattaforma di negoziazione di cui  all'art.
5, comma 1, i  soggetti  abilitati  ad  operare  al  PSV,  dotati  di
adeguata  professionalita'  e  competenza  nell'utilizzo  di  sistemi
telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi. 
  2. Gli operatori  che  utilizzano  la  Piattaforma  sono  tenuti  a
conformare  i  propri  comportamenti  agli   ordinari   principi   di
correttezza e buona fede. 
  3.  Gli  operatori  sono  tenuti  al  versamento  al  GME   di   un
corrispettivo definito dal GME nel regolamento di cui all'art.  5  al
fine di assicurare il proprio equilibrio economico e  finanziario  in
funzione dei costi del servizio. 
  4. Al fine della verifica del rispetto delle  disposizioni  di  cui
all'art. 11, comma 2, del decreto-legge  n.  7/2007  e  del  presente
decreto, i soggetti che effettuano importazioni soggette  all'obbligo
di offerta di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 7/2007 trasmettono
al Ministero e all'Autorita', entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,
una relazione nella quale indicano le autorizzazioni all'importazione
soggette all'obbligo, i  volumi  effettivamente  importati  nell'anno
termico precedente nonche', entro un termine indicato dall'Autorita',
una  relazione  con  i  volumi  effettivamente  offerti   presso   la
Piattaforma. Alla relazione e' allegata una dichiarazione  rilasciata
dall'impresa maggiore di trasporto, a conferma dei volumi complessivi
effettivamente importati, una dichiarazione rilasciata  dal  GME  sui
volumi effettivamente offerti. 
  5. Nei casi di mancata offerta di  volumi  di  gas  determinati  ai
sensi delle disposizioni del presente decreto, il Ministero obbliga i
soggetti  inadempienti,  entro  i  sessanta  giorni  dalla  data   di
accertamento dell'inadempienza a offrire  presso  la  Piattaforma  un
volume di gas pari al doppio di quello non offerto. Casi di  ripetuta
inosservanza  costituiscono  sufficiente  motivo  di   revoca   delle
autorizzazioni all'importazione  di  gas  naturale  rilasciate  o  di
diniego, per un periodo fino ad un massimo di cinque anni,  di  nuove
autorizzazioni all'importazione al soggetto inadempiente e a societa'
controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.