Art. 10. Senato Accademico 1. Il Senato Accademico, e' composto dal Rettore, che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del Consiglio di Amministrazione, dai Presidi delle Facolta' di cui si compone l'Universita' e, se istituiti, dai Direttori di dipartimento e di Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario, e il Pro-rettore vicario. 2. Il Senato accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni: a) determina l'indirizzo generale delle attivita' di insegnamento, di formazione e delle attivita' di ricerca, coordinando l'offerta formativa delle facolta' nel rispetto del medesimo indirizzo generale; b) esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita'; c) propone l'approvazione e le eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo al Consiglio di Amministrazione, sentite le Facolta'; d) nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del Rettore; e) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai Presidenti dei corsi di laurea; f) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; g) esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico; h) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, centri di ricerca, Scuole di Ateneo, Facolta' e corsi di studio; i) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in merito ai punti d), g), h), k), dell'art. 6; j) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze prospettate dalle Facolta' e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'Ateneo; k) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto. 3. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.