Art. 10. 
 
 
                          Senato Accademico 
 
  1. Il Senato Accademico, e' composto dal Rettore, che lo  presiede,
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato,
anche  per  una  singola  adunanza,  componente  del   Consiglio   di
Amministrazione,  dai  Presidi  delle  Facolta'  di  cui  si  compone
l'Universita' e, se istituiti, dai Direttori  di  dipartimento  e  di
Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza
diritto  di  voto,  il  Direttore  amministrativo,  con  funzioni  di
segretario, e il Pro-rettore vicario. 
  2. Il Senato accademico e'  l'organo  responsabile  dell'indirizzo,
della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di
ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato Accademico esercita  le
seguenti attribuzioni: 
  a) determina l'indirizzo generale delle attivita' di  insegnamento,
di formazione e delle attivita'  di  ricerca,  coordinando  l'offerta
formativa  delle  facolta'  nel  rispetto  del   medesimo   indirizzo
generale; 
  b) esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita'; 
  c) propone l'approvazione e le eventuali modifiche del  Regolamento
didattico  d'Ateneo  al  Consiglio  di  Amministrazione,  sentite  le
Facolta'; 
  d) nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del Rettore; 
  e) esprime parere al Consiglio di Amministrazione sugli affidamenti
degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai  Presidenti  dei
corsi di laurea; 
  f) esprime parere al Consiglio di  Amministrazione  in  materia  di
determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; 
  g) esprime proposte in ordine  all'adozione  e  alla  modifica  dei
regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico; 
  h) esprime parere al Consiglio di Amministrazione  sull'attivazione
e disattivazione  di  Dipartimenti,  centri  di  ricerca,  Scuole  di
Ateneo, Facolta' e corsi di studio; 
  i) esprime parere al Consiglio  di  Amministrazione  in  merito  ai
punti d), g), h), k), dell'art. 6; 
  j) propone al Consiglio  di  Amministrazione  la  ripartizione  dei
fondi per la  didattica  e  la  ricerca  sulla  base  delle  esigenze
prospettate dalle Facolta' e nell'ambito delle strategie di  sviluppo
dell'Ateneo; 
  k) esercita tutte le altre attribuzioni  demandategli  dalle  norme
sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente statuto. 
  3. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore  almeno  ogni  due
mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi  componenti.
La convocazione deve essere trasmessa  ai  componenti  del  Consiglio
almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per
i quali la convocazione  puo'  essere  effettuata  due  giorni  prima
dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare
l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese  a  maggioranza  dei
presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.