Art. 12. Facolta' 1. Le Facolta' hanno il compito di coordinare le attivita' con cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 2. Sono organi della Facolta': a) il Preside; b) il Presidente del Corso di laurea di primo livello e magistrale; c) il Consiglio di Facolta'. 3. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e di Regolamento.