Art. 12. 
 
 
                              Facolta' 
 
  1. Le Facolta' hanno il compito di coordinare le attivita' con  cui
i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la  ricerca
per  il  conseguimento  dei  titoli  accademici,  nonche'  le   altre
attivita' didattiche  previste  dalla  legge,  dallo  Statuto  e  dai
Regolamenti. 
  2. Sono organi della Facolta': 
  a) il Preside; 
  b) il Presidente del Corso di laurea di primo livello e magistrale; 
  c) il Consiglio di Facolta'. 
  3. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito  nel  Regolamento
didattico di Ateneo, in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni  di
legge e di Regolamento.