Art. 13. 
 
 
                               Presidi 
 
  1. Il Preside rappresenta  la  Facolta',  ne  promuove  e  coordina
l'attivita', sovrintende al regolare  funzionamento  della  stessa  e
cura l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di  Facolta'.  In
particolare il Preside: 
  a) convoca e presiede il Consiglio di  Facolta',  predisponendo  il
relativo ordine del giorno; 
  b) vigila sull'osservanza delle norme di legge,  di  Statuto  e  di
Regolamento; 
  c) cura l'ordinato svolgimento  delle  attivita'  didattiche  della
facolta',  avvalendosi  della  collaborazione  dei   Presidenti   dei
Consiglio di  corso  di  laurea,  di  diploma  e  di  indirizzo,  ove
esistenti; 
  d) e' membro di diritto del Senato Accademico; 
  e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono  in  base
alle norme di legge, di Statuto e di regolamento. 
  2. Il Preside viene nominato su proposta del Rettore, dal Consiglio
di Amministrazione dell'Universita', tra i  professori  di  ruolo  di
prima fascia. 
  3. Il Preside dura in carica tre  anni  accademici  e  puo'  essere
rinnovato.