Art. 13. Presidi 1. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. In particolare il Preside: a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento; c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della facolta', avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consiglio di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti; d) e' membro di diritto del Senato Accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento. 2. Il Preside viene nominato su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita', tra i professori di ruolo di prima fascia. 3. Il Preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato.