Art. 14. Presidenti dei Consigli di corso di laurea 1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato su proposta del Rettore dal Senato Accademico tra i professori di ruolo di prima fascia componenti del Consiglio stesso, cosi' come previsto dal comma 3 dell'Art. 16 del presente Statuto. 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno. 3. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea, che dura in carica un triennio, e' nominato con decreto del Rettore.