Art. 16. Consiglio di corso di laurea 1. Nelle Facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti Consigli di corso di laurea. Possono essere istituiti anche Consigli di corso di laurea comuni a piu' Facolta' (Interfacolta'). 2. I Consigli di corso di laurea: a) esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attivita' didattica e di ricerca; b) decidono in merito alla programmazione e organizzazione delle attivita' didattiche, in conformita' con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; c) formulano proposte per la parte di competenza in ordine al Regolamento didattico di Ateneo; d) formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalita' di ammissione; e) valutano propongono al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento. 3. I Consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e ricercatori di ruolo, nonche' dalle, rappresentanze delle altre categorie, cosi' come previste dal regolamento generale d'Ateneo.