Art. 16. 
 
 
                    Consiglio di corso di laurea 
 
  1. Nelle Facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di  laurea
possono essere istituiti Consigli di corso di laurea. Possono  essere
istituiti anche Consigli di corso di laurea comuni  a  piu'  Facolta'
(Interfacolta'). 
  2. I Consigli di corso di laurea: 
  a)   esercitano   le   competenze   in   materia   di   promozione,
organizzazione e gestione dell'attivita' didattica e di ricerca; 
  b) decidono in merito alla programmazione  e  organizzazione  delle
attivita'  didattiche,  in  conformita'  con  le  deliberazioni   del
Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; 
  c) formulano proposte per la  parte  di  competenza  in  ordine  al
Regolamento didattico di Ateneo; 
  d) formulano proposte in  ordine  alla  determinazione  del  numero
massimo  degli  studenti  da  ammettere  ai  corsi  e  alle  relative
modalita' di ammissione; 
  e)   valutano   propongono   al   Consiglio   di    Amministrazione
l'assegnazione degli incarichi e dei contratti di insegnamento. 
  3. I Consigli di corso di laurea sono composti da tutti i docenti e
ricercatori di  ruolo,  nonche'  dalle,  rappresentanze  delle  altre
categorie, cosi' come previste dal regolamento generale d'Ateneo.