Art. 18. Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, secondo le modalita' previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. 2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono cinque. La loro nomina spetta al Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Nucleo di Valutazione e' nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. 3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.