Art. 18. 
 
 
                        Nucleo di Valutazione 
 
  1. Il  Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in  piena
autonomia  operativa,  alla  valutazione   interna   della   gestione
amministrativa,  delle  attivita'  didattiche  e  di  ricerca,  degli
interventi di sostegno al diritto allo studio. 
  2. I componenti del Nucleo di  Valutazione  sono  cinque.  La  loro
nomina  spetta  al  Consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  stesso.  Il  Presidente  del  Nucleo   di
Valutazione   e'   nominato   dal   Presidente   del   Consiglio   di
amministrazione. 
  3.  I  membri  del  Nucleo  durano  in  carica  tre  anni  e   sono
rinnovabili.