Art. 5. 
 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: 
  a) il Presidente dell'Istituto di studi Politici «S. Pio  V»  o  un
suo delegato; 
  b) il Presidente ed  il  Vice  Presidente  dell'Associazione  Amici
della LUSPIO; 
  c) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto; 
  d) il Rettore dell'Universita'; 
  e) il Direttore amministrativo; 
  f) un professore di ruolo, per  ciascuna  Facolta',  designato  dal
Senato accademico; 
  g)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'Universita'  e   della
Ricerca; 
  h) un rappresentante degli studenti. 
  2.   Possono   far   parte   del   Consiglio   di   amministrazione
rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi  pubblici
e privati i quali si impegnano a versare per almeno  un  triennio  un
contributo  per  il   funzionamento   dell'Universita'   di   importo
determinato con delibera del Consiglio stesso. 
  3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta
dell'Istituto di  studi  Politici  «S.  Pio  V»,  il  Presidente  del
Consiglio stesso e, su designazione di  questi,  il  Vice  Presidente
incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. 
  4.  Ai  componenti,   nominati   o   eletti,   del   Consiglio   di
amministrazione, che durano in carica tre anni e che  possono  essere
rinnovati, si applicano  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di
incompatibilita'. 
  5. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione
e' richiesta, in prima convocazione, la  presenza  della  maggioranza
dei componenti in carica, in seconda convocazione e'  sufficiente  la
presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni  sono  prese  a
maggioranza dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il  voto  del
Presidente. 
  6.  Il  Consiglio  di  amministrazione  viene  convocato  dal   suo
Presidente,  ovvero  quando  ne  facciano  richiesta  almeno   cinque
consiglieri.   La   convocazione   e'   disposta   mediante   lettera
raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci  giorni
prima  dell'adunanza,  salvo  i  casi  di  urgenza  per  i  quali  la
convocazione puo' essere effettuata mediante fax o telegramma spediti
almeno tre giorni prima dell'adunanza  stessa.  La  comunicazione  di
convocazione deve riportare l'ordine del giorno. 
  7. I componenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  nominati  in
sostituzione di altri, rimangono in carica  per  il  periodo  per  il
quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora  venga
a mancare la  meta'  o  piu'  dei  consiglieri  in  carica,  l'intero
Consiglio si considera decaduto. 
  8. La mancata partecipazione,  senza  giustificato  motivo,  a  tre
sedute consecutive del  Consiglio  di  amministrazione  determina  la
decadenza dalla carica. 
  9. La seduta di insediamento del Consiglio di  amministrazione,  in
occasione di ogni rinnovo, e' convocata dal Presidente  dell'Istituto
di Studi Politici «S. Pio V».