Art. 5. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) il Presidente dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V» o un suo delegato; b) il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione Amici della LUSPIO; c) otto consiglieri nominati dallo stesso Istituto; d) il Rettore dell'Universita'; e) il Direttore amministrativo; f) un professore di ruolo, per ciascuna Facolta', designato dal Senato accademico; g) un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca; h) un rappresentante degli studenti. 2. Possono far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso. 3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta dell'Istituto di studi Politici «S. Pio V», il Presidente del Consiglio stesso e, su designazione di questi, il Vice Presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. 4. Ai componenti, nominati o eletti, del Consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilita'. 5. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione e' disposta mediante lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. 7. I componenti del Consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la meta' o piu' dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto. 8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica. 9. La seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, e' convocata dal Presidente dell'Istituto di Studi Politici «S. Pio V».