Art. 6. 
 
 
             Competenze del Consiglio di amministrazione 
 
  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione
amministrativa,      finanziaria      ed       economico-patrimoniale
dell'Universita' fatte  salve  le  attribuzioni  degli  altri  organi
previsti dal presente Statuto. In particolare  esercita  le  seguenti
competenze: 
  a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita'; 
  b) nomina il  Rettore,  su  proposta  del  Presidente  dell'organo,
previo parere dell'Istituto di Studi  Politici  «S.  Pio  V»,  tra  i
professori  di  ruolo  di  prima  fascia  dell'Universita',   o   tra
personalita' del mondo accademico che si sono comunque  distinte  per
il   buon   funzionamento   dell'Universita'   stessa,   ovvero   tra
personalita' di chiara fama sul piano culturale e scientifico; 
  c) nomina, su proposta del Rettore, i Presidi fra i  Professori  di
Ruolo di Prima  fascia  titolari  di  insegnamento  nelle  rispettive
facolta'; 
  d) delibera  sull'attivazione  e  disattivazione  di  Dipartimenti,
Centri di ricerca, Scuole di Ateneo e di corsi di studio, sentito  il
parere del Senato accademico; 
  e)  nomina,  su  proposta   del   Presidente   del   Consiglio   di
amministrazione i membri del Collegio dei Revisori dei  Conti  e  del
Nucleo di Valutazione, determinandone i Presidenti; 
  f) delibera  gli  organici  dei  docenti,  dei  ricercatori  e  del
personale tecnico-amministrativo; 
  g) delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e  dei
ricercatori alle discipline, il loro incardinamento  nelle  strutture
didattiche,  nonche'  il  loro  modo  di  copertura  (per   concorso,
trasferimento  o  altre  procedure  previste  dalla  legge)   e,   in
quest'ambito,  designa  il  membro  delle  commissioni  di  concorso,
sentito il parere del Senato accademico; 
  h) delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei  ricercatori,
sentito il parere del Senato accademico; 
  i) nomina e revoca, su proposta del  Presidente  dell'Istituto  «S.
Pio V», il Direttore amministrativo  e  adotta,  nel  rispetto  della
normativa  vigente,   deliberazioni   sullo   stato   giuridico,   il
trattamento  economico  e  le  sanzioni  disciplinari  del  personale
tecnico e amministrativo secondo quanto stabilito dal Regolamento  di
Ateneo di cui al successivo art. 30, comma 2; 
  j) delibera  sull'ammontare  di  tasse  e  contributi  e  sul  loro
eventuale esonero; 
  k) delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento di
premi e di borse di studio e perfezionamento; 
  l) delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti  economici
relativi a convenzioni con altre Universita' o centri di  ricerca,  e
con altri soggetti pubblici o privati; 
  m) delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati; 
  n) stabilisce la misura delle indennita' di  carica  a  favore  del
Presidente e del Vice Presidente del  Consiglio  di  amministrazione,
del Rettore, dei Pro-rettori, dei Direttori  di  dipartimento  e  dei
Presidi di Facolta'; 
  o) delibera il bilancio preventivo, le  relative  variazioni  e  il
conto consuntivo; 
  p) delibera sui provvedimenti che  comportano  oneri  superiori  ai
valori fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'; 
  q) delibera sulla costituzione in  giudizio  dell'Universita',  nel
caso di liti attive o passive; 
  r) delibera, a maggioranza  dei  propri  componenti,  le  eventuali
modifiche del presente Statuto; 
  s) delibera in ordine al Regolamento generale di Ateneo sentito  il
Senato   accademico   e   in   ordine    agli    altri    regolamenti
dell'Universita'; 
    
  t) puo' affidare a singoli componenti del Consiglio stesso,  ovvero
a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi
e operativi; 
  u) delibera in ordine al Regolamento didattico d'Ateneo su proposta
del Senato accademico; 
  v) delibera su ogni altra materia non attribuita  dallo  Statuto  o
dal Regolamento generale di Ateneo alla competenza  di  altri  organi
previsti dal presente Statuto. 
  2.  Entro  il  mese  di  giugno  di  ogni  anno,  il  Consiglio  di
amministrazione, sentito il parere del Senato accademico,  valuta  la
situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e  scientifiche
disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da
ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.