Art. 7. 
 
 
                          Giunta esecutiva 
 
  1. La Giunta esecutiva  e'  composta  dal  Presidente  e  dal  Vice
Presidente del  Consiglio  di  amministrazione,  dal  Rettore  e  dal
Presidente dell'Istituto «S. Pio V» o da un suo delegato,  anche  per
una singola adunanza, componente del Consiglio di amministrazione, ed
ha la medesima durata del Consiglio. 
  2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessita'  ed  urgenza,  fermo
restando quanto previsto dall' art. 6 del presente Statuto, adotta le
decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo
di  sottoporle  a  ratifica  nella  prima  adunanza  successiva   del
Consiglio medesimo, pena  la  loro  decadenza.  Alle  adunanze  della
Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il  Direttore
amministrativo dell'Universita'. 
  3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal Presidente del
Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24  ore  e  puo'
deliberare ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di
parita', prevale il voto del Presidente dell'organo.