Art. 8. Presidente del Consiglio di amministrazione 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed e' rieleggibile: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; b) convoca e presiede il Consiglio stesso; c) convoca e presiede la Giunta esecutiva; d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; e) adotta, in caso di necessita' e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva; f) puo' essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto ritenuto necessario.