Art. 8. 
 
 
             Presidente del Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Presidente del Consiglio  di  amministrazione,  che  dura  in
carica un triennio ed e' rieleggibile: 
  a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; 
  b) convoca e presiede il Consiglio stesso; 
  c) convoca e presiede la Giunta esecutiva; 
  d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio  fatte  salve  le
competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica; 
  e) adotta,  in  caso  di  necessita'  e  di  urgenza  e  ove  fosse
impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti  di
competenza del Consiglio, da sottoporre  a  ratifica  nella  riunione
immediatamente successiva; 
  f) puo' essere delegato espressamente dal Consiglio per  ogni  atto
ritenuto necessario.