Art. 9. Rettore 1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato. Il Rettore in particolare: a) rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie; b) sovrintende all'attivita' didattica e scientifica dell'Universita', riferendone al Consiglio di amministrazione con relazione annuale; c) convoca e presiede il Senato Accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni; d) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti; e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; f) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica; g) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo. 2. Il Rettore puo' designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' un Prorettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare uno o piu' Pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.