Art. 9. 
 
 
                               Rettore 
 
  1. Il Rettore, nominato dal Consiglio di Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera b), dura in carica un triennio  e  puo'
essere riconfermato. Il Rettore in particolare: 
  a) rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici
e nelle cerimonie; 
  b)    sovrintende    all'attivita'    didattica    e    scientifica
dell'Universita', riferendone al  Consiglio  di  amministrazione  con
relazione annuale; 
  c)  convoca  e   presiede   il   Senato   Accademico,   assicurando
l'esecuzione delle relative deliberazioni; 
  d) esercita l'autorita' disciplinare nei  confronti  del  personale
docente e ricercatore e degli studenti; 
  e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei  professori  e
dei ricercatori; 
  f)  cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni   del   Consiglio   di
Amministrazione in materia didattica e scientifica; 
  g)  esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli   sia   demandata
dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto, dal Regolamento
generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo. 
  2. Il Rettore puo' designare tra i professori  di  ruolo  di  prima
fascia  dell'Universita'  un  Prorettore  vicario,  con   potere   di
sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare
uno o piu' Pro-rettori  con  delega  e  conferire  altre  deleghe  in
specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.