Art. 5 Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 10 per cento. 3. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 1, primo periodo. 4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed e' abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1. 5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. 6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto (( di )) percepire, nei limiti fissati dal presente capo, (( un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. )) In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di (( un )) mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un (( quarto )) dell'indennita' massima prevista (( per il )) rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali (( ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente»; )) b) al comma 8: 1) e' soppressa la lettera e); 7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennita' gia' determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione (( tra 15.001 e )) 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra (( 500.001 )) e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo decreto e' determinato altresi' l'importo (( del gettone di presenza )) di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunita' montane e di unioni di comuni e comunque di (( forme associative di enti locali )) aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennita' o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. 8. All'articolo 83 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, (( dopo )) le parole: «i gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «o altro emolumento comunque denominato»; b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennita' di missione,». 9. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1: a) le parole: « sono dovuti » sono sostituite dalle seguenti: « e' dovuto »; b) sono soppresse le parole: « , nonche' un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, ». 10. (( (Soppresso) )) 11. Chi e' eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non puo' comunque ricevere piu' di (( un emolumento, comunque denominato, )) a sua scelta.
Riferimenti normativi - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (Testo A)" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2004, n. 57, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 121 della Costituzione: «121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.». - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali): «Art. 2. Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico.». - Si riporta il testo dei comma 5 e 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici). - 1- 4 (Omissis). 5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400. 5-bis. (Omissis). 6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi. 7-10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1 della gia' citata legge n. 196 del 2009: «Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'. 2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio. 4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. 5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.». - Si riporta il testo dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla presente legge: «Art. 82 (Indennita'). - 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennita' di funzione onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quinto dell'indennita' massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali. 3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura. 4. (abrogato). 5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita' ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. 6. (abrogato). 7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. 8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente; c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana; d) definizione di speciali indennita' di funzione per gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate; e) (Soppressa); f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennita' mensile, spettante per ciascun anno di mandato. 9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali si puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata. 10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. 11. La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'.». - Si riporta il testo degli artt. 83 e 84 del gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge: «Art. 83 (Divieto di cumulo). - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire alcuna indennita' di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo. 2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. 3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.». «Art. 84 (Rimborso delle spese di viaggio). - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, e' dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 2. La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione. 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.».