Art. 6 
 
 
          Riduzione dei costi degli apparati amministrativi 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo
68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa
puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese  sostenute  ove
previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di  presenza  non
possono superare l'importo  di  30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
disposizione di cui al  presente  comma  non  si  applica  agli  alle
commissioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali,  agli   organi
previsti per legge che operano presso il  Ministero  per  l'ambiente,
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),
del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  ed  al  consiglio
tecnico scientifico di cui all'art. 7 (( del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla  Commissione  per
l'esame delle  istanze  di  indennizzi  e  contributi  relative  alle
perdite subite dai  cittadini  italiani  nei  territori  ceduti  alla
Jugoslavia, nella ZonaBdell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.
114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di  garanzia  per  le
privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche' alla  Commissione  di
cui all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. )) 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la partecipazione agli organi collegiali, anche  di  amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico  delle  finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di  organi  dei  predetti  enti  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute ove previsto dalla normativa vigente;  qualora  siano  gia'
previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo  di  30
euro a seduta giornaliera.  La  violazione  di  quanto  previsto  dal
presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati
dagli organi degli enti e degli organismi pubblici  interessati  sono
nulli. Gli enti privati che non si adeguano  a  quanto  disposto  dal
presente  comma  non  possono   ricevere,   neanche   indirettamente,
contributi  o  utilita'  a  carico  delle  pubbliche  finanze,  salva
l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa,  del  5  per
mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.  La
disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti  previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', ((  enti  e
fondazioni di ricerca e  organismi  equiparati,  ))  alle  camere  di
commercio, agli enti del  servizio  sanitario  nazionale,  agli  enti
indicati nella  tabella  C  della  legge  finanziaria  ed  agli  enti
previdenziali  ed  assistenziali  nazionali,  ((  alle  ONLUS,   alle
associazioni di promozione  sociale,  agli  enti  pubblici  economici
individuati con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze
su proposta del Ministero vigilante, nonche' alle societa'. )) 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della  legge
23 dicembre  2005  n.  266,  a  decorrere  dal  1o  gennaio  2011  le
indennita', i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre
utilita'   comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3  dell'articolo  1  della  legge  31
dicembre  2009  n.  196,  incluse  le  autorita'   indipendenti,   ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione  e  organi  collegiali  comunque  denominati  ed   ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte
del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla  data  del  30
aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2013,  gli  emolumenti  di  cui  al
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla  data
del 30 aprile 2010, come ridotti ai  sensi  del  presente  comma.  Le
disposizioni  del  presente  comma   si   applicano   ai   commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400 nonche' agli  altri  commissari  straordinari,  comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di
servizio. 
  4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Nei
casi di rilascio dell'autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri ))
prevista  dal   presente   comma   l'incarico   si   intende   svolto
nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed
i  compensi  dovuti  dalla  societa'  o  dall'ente  sono  corrisposti
direttamente  alla  predetta  amministrazione  per  confluire   nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza
o del personale non dirigenziale. ». 
  La disposizione di cui al presente  comma  si  applica  anche  agli
incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti  gli  enti
pubblici, anche  economici,  e  gli  organismi  pubblici,  anche  con
personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento
dei rispettivi statuti al fine di assicurare  che,  a  decorrere  dal
primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
gia'  costituiti  in  forma  monocratica,  nonche'  il  collegio  dei
revisori,   siano   costituiti   da   un   numero   non    superiore,
rispettivamente, a cinque e  a  tre  componenti.  In  ogni  caso,  le
Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento  della  relativa
disciplina  di  organizzazione,  mediante  i   regolamenti   di   cui
all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  con
riferimento a tutti gli enti ed  organismi  pubblici  rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi  del
presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di  adeguamento
statutario o  di  organizzazione  previsti  dal  presente  comma  nei
termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli  atti
adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli   organismi   pubblici
interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si  applica
comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. 
  6. Nelle societa' inserite nel conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  nelle  societa'  possedute  ((
direttamente o indirettamente )) in misura totalitaria, alla data  di
entrata in vigore del presente  provvedimento  dalle  amministrazioni
pubbliche, il compenso (( di cui all'articolo 2389, primo comma,  del
codice  civile,  ))  dei   componenti   ((   degli   organi   ))   di
amministrazione e (( di quelli di controllo )) e' ridotto del 10  per
cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere
dalla prima scadenza del consiglio o  del  collegio  successiva  alla
data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione
di cui al presente comma non si applica alle societa'  quotate  ((  e
alle loro controllate. )) 
  7.  Al  fine  di  valorizzare  le  professionalita'  interne   alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per  studi
ed incarichi di  consulenza,  inclusa  quella  relativa  a  studi  ed
incarichi di consulenza conferiti a  pubblici  dipendenti,  sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni di cui al  comma  3  dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009  n.  196,   incluse   le   autorita'
indipendenti, escluse le universita', gli enti  e  le  fondazioni  di
ricerca e gli organismi equiparati (( nonche' gli incarichi di studio
e  consulenza  connessi  ai  processi  di  privatizzazione   e   alla
regolamentazione  del  settore  finanziario,  ))  non   puo'   essere
superiore al  20  per  cento  di  quella  sostenuta  nell'anno  2009.
L'affidamento di incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al
presente  comma  costituisce  illecito   disciplinare   e   determina
responsabilita' erariale. (( Le disposizioni di cui al presente comma
non  si  applicano  alle  attivita'   sanitarie   connesse   con   il
reclutamento, l'avanzamento e l'impiego  del  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. )) 
  8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicita'    e    di
rappresentanza, per un ammontare superiore  al  20  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalita'. Al fine  di
ottimizzare la produttivita' del lavoro pubblico e di efficientare  i
servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere  dal  1o  luglio
2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e  feste  celebrative,
nonche' di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari,  da
parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie,  nonche'  da
parte degli enti e delle strutture da esse  vigilati  e'  subordinata
alla   preventiva    autorizzazione    del    Ministro    competente;
L'autorizzazione e' rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito (( internet ))  istituzionale,
di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile  l'utilizzo,  per  le
medesime  finalita',  di  video/audio  conferenze  da  remoto,  anche
attraverso il sito (( internet )) istituzionale;  in  ogni  caso  gli
eventi autorizzati, che non devono  comportare  aumento  delle  spese
destinate in bilancio alle predette finalita', si devono svolgere  al
di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha
diritto  a  percepire  compensi  per  lavoro   straordinario   ovvero
indennita' a qualsiasi titolo. Per le  magistrature  e  le  autorita'
indipendenti,   fermo   il    rispetto    dei    limiti    anzidetti,
l'autorizzazione e' rilasciata, per le magistrature,  dai  rispettivi
organi di autogoverno e, per le autorita'  indipendenti,  dall'organo
di vertice. Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  ai
convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di  ricerca,
nonche'   alle   mostre   realizzate,   nell'ambito    dell'attivita'
istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  ed   agli   incontri   istituzionali   connessi
all'attivita' di organismi internazionali o comunitari, (( alle feste
nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle  istituzionali
delle Forze armate e delle Forze di polizia. )) 
  9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare  spese  per
sponsorizzazioni. 
  10.  Resta  ferma  la   possibilita'   di   effettuare   variazioni
compensative tra le spese di cui ai commi 7  e  8  con  le  modalita'
previste dall'articolo 14 del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. 
  11. Le societa', inserite nel  conto  economico  consolidato  della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione  di
spesa per studi e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,  convegni,
mostre e pubblicita', nonche' per  sponsorizzazioni,  desumibile  dai
precedenti commi 7, 8 e 9.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I  soggetti
che esercitano i poteri  dell'azionista  garantiscono  che,  all'atto
dell'approvazione  del  bilancio,  sia  comunque   distribuito,   ove
possibile, un  dividendo  corrispondente  al  relativo  risparmio  di
spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata  per  relazioni
pubbliche,   convegni,   mostre   e    pubblicita',    nonche'    per
sponsorizzazioni, e' attestata con apposita relazione  sottoposta  al
controllo del collegio sindacale. 
  12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  non
possono  effettuare  spese  per  missioni,  anche   all'estero,   con
esclusione delle missioni internazionali di pace  e  ((  delle  Forze
armate, )) delle missioni delle forze di polizia  e  dei  vigili  del
fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle  strettamente
connesse  ad  accordi  internazionali   ovvero   indispensabili   per
assicurare la partecipazione  a  riunioni  presso  enti  e  organismi
internazionali o comunitari, nonche'  con  investitori  istituzionali
necessari  alla  gestione  del  debito  pubblico,  per  un  ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno  2009.  Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita'  erariale.  Il  limite  di
spesa stabilito dal presente  comma  puo'  essere  superato  in  casi
eccezionali, previa adozione di un  motivato  provvedimento  adottato
dall'organo   di   vertice   dell'amministrazione,   da    comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di  revisione
dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per
lo svolgimento di  compiti  ispettivi.  A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  le  diarie  per  le  missioni
all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n-
223, convertito con legge 4  agosto  2006,  n.  248,  non  sono  piu'
dovute; la predetta disposizione non  si  applica  alle  missioni  ((
internazionali )) di pace (( e a  quelle  comunque  effettuate  dalle
Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. )) 
  Con decreto del Ministero degli affari esteri di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio  per
il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge  18  dicembre
1973, n. 836 e 8 della legge  26  luglio  1978,  n.  417  e  relative
disposizioni  di  attuazione,   non   si   applicano   al   personale
contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano  di  avere
effetto  eventuali  analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
collettive. 
  13. A decorrere dall'anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse   le   autorita'
indipendenti, per attivita' (( esclusivamente )) di  formazione  deve
essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta  nell'anno
2009.   Le   predette   amministrazioni   svolgono   prioritariamente
l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della  pubblica
amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.  Gli
atti e i contratti posti in essere in violazione  della  disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilita' erariale. La  disposizione
di cui al presente comma non si applica all'attivita'  di  formazione
effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco )) e dalle Forze di  Polizia  tramite  i  propri  organismi  di
formazione. 
  14.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge  31
dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorita'  indipendenti,  non
possono effettuare spese di  ammontare  superiore  all'80  per  cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per  l'acquisto  di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno
2011, esclusivamente per effetto di  contratti  pluriennali  gia'  in
essere. La predetta disposizione  non  si  applica  alle  autovetture
utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per  i  servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14,  in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «  Il
corrispettivo previsto dal presente comma  e'  versato  entro  il  31
ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ». 
  16. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori  ad
alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980,  n.  301,
d.p.c.m. 5 settembre 1980  e  legge  28  ottobre  1980,  n.  687,  e'
soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo  l'assolvimento  dei
compiti di  seguito  indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori  ad  alta
tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito  indicata  versa,
entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio  dello  Stato  la
somma di euro 200.000.000. Il residuo  patrimonio  del  Comitato  per
l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni  sua
attivita', passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella
Ristrutturazione  Elettronica  REL  s.p.a.  in  liquidazione  e   nel
Consorzio Bancario Sir s.p.a. in  liquidazione,  e'  trasferito  alla
Societa'  Fintecna  s.p.a.  o  a   Societa'   da   essa   interamente
controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita' e della
situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima  data,  da
redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto-legge.   Detto   patrimonio   costituisce   un
patrimonio   separato   dal   residuo   patrimonio   della   societa'
trasferitaria,  la  quale  pertanto  non  risponde  con  il   proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del  Comitato  per
l'intervento nella Sir ed in  settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa
trasferito. La societa' trasferitaria subentra nei processi attivi  e
passivi nei quali e' parte il Comitato per l'intervento nella  Sir  e
in  settori  ad  alta  tecnologia,  senza   che   si   faccia   luogo
all'interruzione dei processi. Un collegio di  tre  periti  verifica,
entro 90 giorni dalla data  di  consegna  della  predetta  situazione
economico-patrimoniale, tale  situazione  e  predispone,  sulla  base
della stessa, una  valutazione  estimativa  dell'esito  finale  della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno  d'intesa
tra Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze  e  i  componenti  del
soppresso  Comitato  e  il  presidente  e'   scelto   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze.  La  valutazione  deve,  fra  l'altro,
tenere  conto  di  tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
liquidazione  del  patrimonio  trasferito,  ivi  compresi  quelli  di
funzionamento,  nonche'  dell'ammontare  del  compenso  dei   periti,
individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la
liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato  dell'esito  finale  della
liquidazione costituisce il corrispettivo per  il  trasferimento  del
patrimonio,  che  e'  corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ammontare del compenso del
collegio  di  periti  e'  determinato  con   decreto   dal   Ministro
dell'Economia e delle Finanze.  Al  termine  della  liquidazione  del
patrimonio trasferito, il collegio dei periti  determina  l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza  fra  l'esito  economico
effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione  ed   il
corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo  il  70%  e'
attribuito al Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  ((  ed  e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato
al fondo ammortamento dei titoli di Stato )) e la residua  quota  del
30% e' di competenza della  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
  17. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
liquidatori delle societa' Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione, del Consorzio Bancario Sir  s.p.a.  in  liquidazione  e
della Societa' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industr iali - Isai
s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di
liquidatore di dette societa' e' assunta dalla societa' trasferitaria
di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7  dell'art.  33  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi  16  e  17
sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa,  obbligo
e onere tributario comunque inteso o  denominato.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488  a  495  e
497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  19. Al fine del perseguimento  di  una  maggiore  efficienza  delle
societa' pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e  comunitari
in termini di economicita' e di concorrenza,  le  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
non possono, salvo quanto  previsto  dall'art.  2447  codice  civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,  aperture
di  credito,  ne'  rilasciare  garanzie  a  favore   delle   societa'
partecipate non quotate che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi
consecutivi, perdite  di  esercizio  ovvero  che  abbiano  utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa' di cui  al
primo periodo a fronte di convenzioni, contratti  di  servizio  o  di
programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico  interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine  di  salvaguardare
la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse,  a
fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
e la sanita', su richiesta  della  amministrazione  interessata,  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della  Corte
dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al  primo
periodo del presente comma. 
  20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  in  via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  A
decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti
erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore
delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  accantonata   per   essere
successivamente  svincolata  e  destinata  alle  regioni  a   statuto
ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito  dall'art.  3   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con  legge  26  marzo
2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal
presente articolo.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  Stato
Regioni, sono stabiliti modalita', tempi e criteri  per  l'attuazione
del presente comma.  ((  Ai  lavori  della  Conferenza  Stato-Regioni
partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative  regionali
designati  d'intesa  tra  loro  nell'ambito  della   Conferenza   dei
Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali  e  delle  province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio  2005,
n. 11. )) 
  21. Le somme  provenienti  dalle  riduzioni  di  spesa  di  cui  al
presente articolo, con esclusione di quelle di cui al  primo  periodo
del  comma  6,  sono  versate  annualmente   dagli   enti   e   dalle
amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato.  La  disposizione  di  cui  al
primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli  enti,  di
competenza regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. 
  (( 21-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. 
  21-ter.  Il  Ministro  della  difesa,  compatibilmente  con  quanto
statuito  in  sede  contrattuale  ovvero  di  accordi  internazionali
comunque denominati in materia di programmi militari di investimento,
puo' autorizzare il differimento del piano di consegna  dei  relativi
mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  21-quater.  Con  decreto  del  Ministero  della  difesa,   adottato
d'intesa con l'Agenzia del demanio,  sentito  il  Consiglio  centrale
della rappresentanza militare, si provvede alla  rideterminazione,  a
decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli
utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio  del
Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante  l'obbligo  di
rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche  se  in
regime di proroga, sulla base  dei  prezzi  di  mercato,  ovvero,  in
mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia  del
territorio,   del   reddito    dell'occupante    e    della    durata
dell'occupazione.  Le  maggiorazioni  del  canone   derivanti   dalla
rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del  bilancio   dello   Stato,   per   essere
riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. 
  21-quinquies.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  della
giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate  specifiche  disposizioni  per  disciplinare  termini  e
modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale  da
garantire  la  massima  celerita'   del   versamento   del   ricavato
dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque
entro dieci giorni dalla notifica  del  provvedimento  di  sequestro,
nonche' la restituzione all'avente diritto, in caso di  dissequestro,
esclusivamente del ricavato  dell'alienazione,  in  ogni  caso  fermi
restando i limiti di cui al citato articolo 2  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, entro i quali e' possibile l'utilizzo di  beni
e valori sequestrati. 
  21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando  le  dotazioni
previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali  di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono  assolvere
alle disposizioni del presente articolo, del successivo  articolo  8,
comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in  materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo  effettuando
un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello  Stato  pari
all'1 per cento delle dotazioni previste  sui  capitoli  relativi  ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in
ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3  del
presente articolo, nonche' le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma
589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,  comma  1,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie
possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie  peculiarita'  e  della  necessita'  di  garantire  gli
obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai  sensi  dell'articolo  19,  comma
5-bis, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  anche  a
soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli  avvocati  e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori  ruolo,  comando  o
analogo  provvedimento   secondo   i   rispettivi   ordinamenti.   Il
conferimento  di  incarichi   eventualmente   eccedenti   le   misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6,  e'  disposto
nei limiti delle facolta' assunzionali a  tempo  indeterminato  delle
singole Agenzie. 
  21-septies. All'articolo 17, comma 3, del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545, la parola: « immediatamente » e' soppressa. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  68  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con  modificazioni
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 68 (Riduzione degli  organismi  collegiali  e  di
          duplicazioni di strutture). - 1.  Ai  fini  dell'attuazione
          del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n.  248,  improntato  a  criteri  di  rigorosa
          selezione, per la  valutazione  della  perdurante  utilita'
          degli organismi  collegiali  operanti  presso  la  Pubblica
          Amministrazione  e  per  realizzare,  entro   il   triennio
          2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino  al
          definitivo trasferimento delle attivita' ad essi  demandate
          nell'ambito di quelle istituzionali delle  Amministrazioni,
          vanno esclusi dalla proroga prevista dal  comma  2-bis  del
          citato articolo 29 del decreto-legge n. 223  del  2006  gli
          organismi collegiali: 
                istituiti in data antecedente al 30  giugno  2004  da
          disposizioni legislative  od  atti  amministrativi  la  cui
          operativita' e' finalizzata al raggiungimento di  specifici
          obiettivi  o  alla  definizione  di  particolari  attivita'
          previste dai provvedimenti di  istituzione  e  non  abbiano
          ancora conseguito le predette finalita'; 
                istituiti successivamente alla  data  del  30  giugno
          2004 che non operano da almeno due  anni  antecedenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto; 
                svolgenti  funzioni  riconducibili  alle   competenze
          previste dai regolamenti di organizzazione per  gli  uffici
          di   struttura   dirigenziale   di   1°   e   2°    livello
          dell'Amministrazione presso la  quale  gli  stessi  operano
          ricorrendo,   ove   vi    siano    competenze    di    piu'
          amministrazioni, alla conferenza di servizi». 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  163  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): 
              «3. Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero puo': 
                a) avvalersi di una  struttura  tecnica  di  missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  da   tecnici
          individuati   dalle    regioni    o    province    autonome
          territorialmente  coinvolte,   nonche',   sulla   base   di
          specifici   incarichi   professionali   o    rapporti    di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti nella gestione di lavori pubblici e  privati  e  di
          procedure amministrative. La struttura tecnica di  missione
          e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture;
          i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
          di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le
          modalita' stabilite  con  il  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di cui al comma 6; 
                b) assumere, per esigenze della  struttura  medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa selezione, con  contratti  a  tempo  determinato  di
          durata non superiore al  quinquennio  rinnovabile  per  una
          sola volta; 
                c)   avvalersi,   quali    advisor,    di    societa'
          specializzate nella  progettazione  e  gestione  di  lavori
          pubblici e privati.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  gennaio  2008,   n.   43
          (Regolamento    di    riorganizzazione    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze,  a  norma  dell'articolo  1,
          comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296): 
              «Art. 7 (Consiglio tecnico-scientifico degli  esperti).
          - 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli  esperti  opera
          presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente
          al  direttore  generale  del  tesoro,  con  il  compito  di
          svolgere le attivita' di  elaborazione,  di  analisi  e  di
          studio nelle materie di competenza del Dipartimento. 
              2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra
          docenti universitari e tra esperti dotati di una  specifica
          e   comprovata   specializzazione    professionale    nelle
          discipline   oggetto   dell'attivita'   istituzionale   del
          dipartimento. I  compensi  sono  fissati  con  decreto  del
          Ministro. 
              3. Per le funzioni  di  supporto  e  di  segreteria  il
          Consiglio tecnico-scientifico degli esperti si avvale delle
          strutture  specificatamente   individuate   dal   direttore
          generale del tesoro. 
              4.  Il  Consiglio  e'   articolato   in   un   collegio
          tecnico-scientifico  ed  un  collegio  degli  esperti.   Il
          collegio tecnico-scientifico e' composto di otto membri  ed
          ha funzioni di consulenza  nell'ambito  delle  attribuzioni
          del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione
          di problemi a carattere tecnico-scientifico in  materia  di
          programmazione economica e finanziaria. Il  collegio  degli
          esperti e' composto di otto membri e  svolge  attivita'  di
          analisi di problemi giuridici, economici e  finanziari;  in
          particolare, svolge le seguenti funzioni: 
                a)  compiere  studi  e  formulare  proposte  per   la
          definizione degli indirizzi di politica finanziaria; 
                b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione
          del   Dipartimento   del   tesoro   nei   vari    organismi
          internazionali.  A  tal  fine,  su  mandato  del  direttore
          generale   del   tesoro,   i   singoli   esperti    possono
          rappresentare l'amministrazione in organismi  nazionali  ed
          internazionali e svolgere altri compiti specifici. 
              5.  Il  Consiglio  tecnico-scientifico  degli   esperti
          svolge,  altresi',  specifici   compiti   affidatigli   dal
          direttore generale del tesoro, nell'ambito delle competenze
          istituzionali». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  14  maggio  2007,   n.   114
          (Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a  norma
          dell'articolo  29  del  D.L.  4  luglio   2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto  2006,  n.
          248): 
              «Art. 2  (Commissione  per  l'esame  delle  istanze  di
          indennizzi e contributi relative alle  perdite  subite  dai
          cittadini italiani nei territori  ceduti  alla  Jugoslavia,
          nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex
          Colonie  ed  in  altri  Paesi).   -   1.   Le   Commissioni
          interministeriali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della
          legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse. 
              2. Le competenze delle Commissioni soppresse  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo sono  attribuite  ad  una
          Commissione interministeriale denominata  «Commissione  per
          l'esame delle istanze di indennizzi e  contributi  relative
          alle perdite subite dai cittadini  italiani  nei  territori
          ceduti alla Jugoslavia, nella  Zona  B  dell'ex  territorio
          libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi». 
              3. La Commissione e' costituita da: 
                a)  un  magistrato  di  Cassazione  con  funzioni  di
          presidente di sezione di  Cassazione  o  un  magistrato  di
          altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate,  in
          servizio o a riposo, che la presiede; 
                b) un consigliere di Cassazione o  del  Consiglio  di
          Stato, con funzione di vice presidente della Commissione; 
                c) un magistrato della Corte dei conti; 
                d)  un  rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri; 
                e) un rappresentante del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro; 
                f) un rappresentante del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato; 
                g) un rappresentante dell'Avvocatura  generale  dello
          Stato; 
                h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio; 
                i) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
                l) un  rappresentante  per  ciascuna  delle  seguenti
          categorie di danneggiati,  nominati  dalla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, su designazione delle  associazioni
          piu' rappresentative: 
                  1) nelle ex colonie; 
                  2) in Albania; 
                  3) in Tunisia; 
                  4) in Libia; 
                  5) in Etiopia; 
                  6) in altri Paesi; 
                m) due rappresentanti dei danneggiati  nei  territori
          ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex  Territorio
          libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del  Consiglio
          dei  Ministri,  su  designazione  delle  associazioni  piu'
          rappresentative. 
              4. Le funzioni di  segreteria  della  Commissione  sono
          svolte da due  funzionari  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze di qualifica non  inferiore  a  C2,  che  non
          percepiscono alcun compenso per le attivita' relative  alla
          Commissione. 
              5. La Commissione puo' nominare nel proprio ambito, ove
          opportuno, una o piu' sottocommissioni, composte da  cinque
          membri, di  cui  due  rappresentanti  dei  danneggiati.  Le
          sottocommissioni sottopongono alla Commissione  le  proprie
          determinazioni, per l'approvazione definitiva. 
              6. I componenti della  Commissione  sono  nominati  dal
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   con   proprio
          decreto. Per ciascun componente effettivo  e'  nominato  un
          supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza
          diritto  di  voto,  un  esperto  di  estimo,   scelto   dal
          presidente tra funzionari  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  o  dell'Agenzia  del  territorio.  Per   la
          validita' delle adunanze della  Commissione  e'  necessario
          l'intervento  di  almeno  dodici  componenti,  compreso  il
          presidente o il vice presidente. A parita' di voti  prevale
          quello  del  presidente.  I  relatori  sono  nominati   dal
          presidente, secondo  criteri  oggettivi  e  predeterminati,
          deliberati dalla stessa Commissione. 
              7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti,
          assunte, ove necessario,  anche  in  via  di  equita',  che
          vengono  trascritte  in  apposito  verbale  entro  il  mese
          successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni  della
          Commissione  sono  trasmesse  ai  competenti   uffici   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, per la  definitiva
          approvazione  da  parte  di  questi   ultimi   e   per   la
          comunicazione   agli   interessati,    entro    tre    mesi
          dall'approvazione dei verbali. 
              8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          proprio  decreto,  stabilisce  l'emolumento  spettante   ai
          componenti della Commissione, nel rispetto  dei  limiti  di
          spesa fissati dal successivo articolo 8. 
              9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994,  n.  98  e
          l'articolo 10 del  decreto-legge  8  gennaio  1996,  n.  6,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n.
          110, sono abrogati.». 
              - Il D.P.C.M. 30 giugno 1993 recante  "Istituzione  del
          Comitato permanente di consulenza  globale  di  garanzia  a
          norma della direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri in data 30 giugno 1993" e' pubblicato  nella  G.U.
          n. 155 del 5 luglio 1993. 
              - Il D.P.C.M. 4 maggio  2007  recante  "Riordino  degli
          organismi operanti  presso  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  4
          agosto 2006, n. 248" e' pubblicato nella G.U.  198  del  27
          agosto 2007 (S.O. n. 189). 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del  gia'
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  114  del
          2007: 
              «Art.  1  (Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie  ed  antiriciclaggio).  -   1.   La   Commissione
          consultiva per le infrazioni valutarie ed  antiriciclaggio,
          istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della
          Repubblica  31  marzo  1988,  n.  148,   svolge   attivita'
          istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei
          decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per
          violazione delle norme: 
                a) in materia valutaria di cui al citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 148 del 1988; 
                b) in materia di prevenzione  dell'utilizzazione  del
          sistema finanziario a  scopo  di  riciclaggio,  di  cui  al
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; 
                c) in materia di misure restrittive  per  contrastare
          l'attivita'  di  Stati,  individui  o  organizzazioni   che
          minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui  al
          decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  5  ottobre  1990,  n.  278,  al
          decreto-legge  6  giugno  1992,  n.  305,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  355,  al
          decreto-legge 15  maggio  1993,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993,  n.  230,  e  al
          decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; 
                d) in materia di  rilevazione,  a  fini  fiscali,  di
          taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli  e
          valori di cui al decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125; 
                e) in materia di disciplina del mercato dell'oro,  di
          cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
                f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
                g)  nelle  altre  materie  previste  da  legge  o  da
          regolamento.». 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo  11  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 58  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «58.  Le  somme   riguardanti   indennita',   compensi,
          gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
          corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
          e  controllo,  consigli   di   amministrazione   e   organi
          collegiali comunque denominati,  presenti  nelle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e negli enti da queste  ultime  controllati,
          sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
          importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  sulla
          base  dei  principi  fondamentali  dell'armonizzazione  dei
          bilanci  pubblici  e  del   coordinamento   della   finanza
          pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilita'. 
              2. Ai fini della presente  legge,  per  amministrazioni
          pubbliche si intendono gli enti e gli  altri  soggetti  che
          costituiscono    il     settore     istituzionale     delle
          amministrazioni   pubbliche    individuati    dall'Istituto
          nazionale  di   statistica   (ISTAT)   sulla   base   delle
          definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 31 luglio. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al
          fine  di  realizzare  specifici  obiettivi  determinati  in
          relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
          o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
          esigenze di  coordinamento  operativo  tra  amministrazioni
          statali,  puo'  procedersi  alla   nomina   di   commissari
          straordinari del Governo, ferme  restando  le  attribuzioni
          dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  62  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 62 (Partecipazione all'amministrazione di enti  e
          societa'). - Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia
          autorizzato con deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          l'impiegato  puo'  partecipare  all'amministrazione  o  far
          parte di collegi sindacali in societa' o enti ai  quali  lo
          Stato partecipi o  comunque  contribuisca,  in  quelli  che
          siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato
          fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza  di  questa.
          Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio  dei
          Ministri prevista dal presente comma l'incarico si  intende
          svolto nell'interesse dell'amministrazione di  appartenenza
          del dipendente  ed  i  compensi  dovuti  dalla  societa'  o
          dall'ente  sono  corrisposti  direttamente  alla   predetta
          amministrazione per confluire nelle  risorse  destinate  al
          trattamento economico  accessorio  della  dirigenza  o  del
          personale non dirigenziale.». 
              - Si riporta il testo del comma 634 dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          ottobre 2009, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  o
          dei Ministri interessati, di concerto con il  Ministro  per
          la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  il  Ministro
          per  la  semplificazione   normativa,   il   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma  di  Governo  e  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  sentite  le  organizzazioni
          sindacali in relazione  alla  destinazione  del  personale,
          sono  riordinati,  trasformati  o  soppressi  e  messi   in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture pubbliche  statali  o  partecipate  dallo  Stato,
          anche in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) fusione di enti, organismi e  strutture  pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,  con  conseguente  riduzione   della   spesa
          complessiva  e  corrispondente  riduzione  del   contributo
          statale di funzionamento; 
                b) trasformazione degli enti  ed  organismi  pubblici
          che non svolgono funzioni e servizi di rilevante  interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno 2002, n. 112; 
                c) fusione, trasformazione o soppressione degli  enti
          che svolgono attivita' in materie devolute alla  competenza
          legislativa regionale ovvero attivita' relative a  funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; 
                d)  razionalizzazione  degli  organi   di   indirizzo
          amministrativo, di gestione e consultivi  e  riduzione  del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per cento, con salvezza della  funzionalita'  dei  predetti
          organi; 
                e) previsione che, per gli enti soppressi e messi  in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo della singola liquidazione in conformita'  alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa; 
                f) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del  bilancio  dello  Stato  o  di  altre   amministrazioni
          pubbliche, degli enti ed  organismi  pubblici  soppressi  e
          posti in liquidazione o trasformati in soggetti di  diritto
          privato ai sensi della lettera b); 
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di
          enti, organismi e strutture soppressi; 
                h) la riduzione del numero degli uffici  dirigenziali
          esistenti presso  gli  enti  con  corrispondente  riduzione
          degli   organici   del   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale ed il contenimento delle spese  relative  alla
          logistica ed al funzionamento; 
                i)  la  riduzione  da  parte  delle   amministrazioni
          vigilanti del numero dei  propri  uffici  dirigenziali  con
          corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  organiche  del
          personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  nonche'   il
          contenimento  della  spesa   per   la   logistica   ed   il
          funzionamento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2389 del codice civile: 
              «Art.  2389  (Compensi  degli  amministratori).   -   I
          compensi   spettanti   ai   membri   del    consiglio    di
          amministrazione e del  comitato  esecutivo  sono  stabiliti
          all'atto della nomina o dall'assemblea. 
              Essi possono essere costituiti in tutto o in  parte  da
          partecipazioni agli utili o dall'attribuzione  del  diritto
          di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni  di  futura
          emissione. 
              La  rimunerazione  degli  amministratori  investiti  di
          particolari  cariche  in  conformita'  dello   statuto   e'
          stabilita dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il
          parere del collegio sindacale. Se lo  statuto  lo  prevede,
          l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per  la
          remunerazione di tutti gli amministratori,  inclusi  quelli
          investiti di particolari cariche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge  2
          luglio  2007,  n.  81  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge  3
          agosto 2007, n. 127: 
              «Art. 14 (Variazioni compensative). -  1.  Al  fine  di
          assicurare alle amministrazioni dello Stato  la  necessaria
          efficienza e flessibilita', garantendo comunque il rispetto
          degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreto  del
          Ministro  competente,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da sottoporre  al  controllo
          degli uffici  centrali  di  bilancio,  da  comunicare  alle
          Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte
          dei conti per la registrazione, possono  essere  effettuate
          variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1,
          commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e
          successive  modificazioni,  assicurando   l'invarianza   in
          termini di fabbisogno e  di  indebitamento  netto  rispetto
          agli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni   legislative
          medesime. Per gli altri  soggetti  tenuti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e  11  si
          provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre
          all'approvazione  espressa  del  Ministro   vigilante,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: 
              «Art. 28 (Diarie per  missioni  all'estero).  -  1.  Le
          diarie per le missioni all'estero di  cui  alla  tabella  B
          allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica in data 27  agosto  1998,  e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono  ridotte  del  20
          per cento a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. La  riduzione  si  applica  al  personale
          appartenente alle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni. 
              2. L'articolo 3 del regio decreto  3  giugno  1926,  n.
          941, e successive modificazioni e' abrogato. 
              3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano al personale civile e  militare  impegnato  nelle
          missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006
          dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  15  della  legge  18
          dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione  e
          di trasferimento dei dipendenti statali): 
              «Art. 15.  Al  personale  che  per  lo  svolgimento  di
          funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in
          localita'   comprese   nell'ambito   della   circoscrizione
          territoriale dell'ufficio di appartenenza  e  comunque  non
          oltre  i  limiti  di   quella   provinciale   puo'   essere
          consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di
          trasferta, l'uso di un proprio mezzo di  trasporto  con  la
          corresponsione di un'indennita' di  lire  43  a  chilometro
          quale rimborso spese di  viaggio,  qualora  l'uso  di  tale
          mezzo risulti  piu'  conveniente  dei  normali  servizi  di
          linea. 
              L'uso  del  mezzo  proprio  di  trasporto  deve  essere
          autorizzato dal dirigente generale o da altro capo  ufficio
          avente qualifica non inferiore a quella di primo  dirigente
          o  equiparata  che,  in  sede  di  liquidazione  di   detta
          indennita', dovra' convalidare  il  numero  dei  chilometri
          percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di
          tale  mezzo  viene  rilasciato   previa   domanda   scritta
          dell'interessato dalla quale risulti che  l'amministrazione
          e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa  l'uso  del
          mezzo stesso. 
              Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di  linea
          sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali
          servizi manchino del tutto, al personale che debba  recarsi
          per  servizio  in  localita'  comprese  nei  limiti   delle
          circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo,
          puo' essere consentito, con l'osservanza  delle  condizioni
          stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di
          trasporto. 
               Per i percorsi compiuti nelle  localita'  di  missione
          per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo
          sede dell'ufficio o viceversa e per  spostarsi  da  uno  ad
          altro luogo di lavoro nell'ambito del  centro  abitato  non
          spetta alcun rimborso per spese di  trasporto,  ne'  alcuna
          corresponsione di indennita' chilometrica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 26 luglio
          1978, n. 417  (Adeguamento  del  trattamento  economico  di
          missione e di trasferimento dei dipendenti statali): 
              «Art. 8. La misura dell'indennita' chilometrica di  cui
          al primo comma dell'articolo 15  della  legge  18  dicembre
          1973, n. 836, e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un
          litro di benzina super vigente nel tempo. 
              Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per
          eccesso a lira intera. 
              Il dipendente statale trasferito di autorita',  per  il
          trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei  limiti
          di    peso    consentiti    e     previa     autorizzazione
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  di  mezzi  diversi
          dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con
          una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o  frazione
          di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un  massimo
          di 40 quintali per  i  mobili  e  le  masserizie  e  di  un
          quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non  potra'
          comunque  superare  la  spesa  effettivamente  sostenuta  e
          documentata. 
              Al dipendente e' rimborsata inoltre  l'eventuale  spesa
          sostenuta per pedaggio autostradale. 
              L'indennita'  dovuta  per  i  percorsi  o  frazioni  di
          percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e
          quella per i percorsi effettuati a piedi in zone  prive  di
          strade, a norma degli articoli 12,  settimo  comma,  e  19,
          terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.  836  ,  sono
          elevate,  rispettivamente,  a  L.  100  ed  a  L.   150   a
          chilometro. 
              L'indennita' prevista dall'articolo 19,  comma  quarto,
          della stessa legge, e' elevata a L. 150 a chilometro. 
              Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del
          presente articolo sono rideterminate annualmente  ai  sensi
          del  precedente  articolo  1,   nei   limiti   dell'aumento
          percentuale apportato all'indennita' di trasferta.». 
              - Per il riferimento al decreto legislativo n. 165  del
          2001 si vedano i riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Si riporta il testo del comma 16-quinquies  dell'art.
          41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27  febbraio  2009,  n.  14,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «16-quinquies. Il corrispettivo  provvisorio  spettante
          allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle
          modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto.  Il  corrispettivo
          previsto dal presente comma e' versato entro il 31  ottobre
          2010 all'entrata del bilancio dello Stato.». 
              - Il  decreto-legge  9  luglio  1980,  n.  301  recante
          "Misure dirette a  frenare  l'inflazione,  a  sostenere  la
          competitivita' del sistema  industriale  e  ad  incentivare
          l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno" e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 9 luglio 1980, n. 186. (non convertito  in
          legge). 
              -  La  legge  28   ottobre   1980,   n.   687   recante
          "Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti  sulla  base
          dei DD.LL. 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301,  e
          30 agosto 1980, n. 503" e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  30
          ottobre 1980, n. 299. 
              - Si riporta il testo dei commi da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «488.  Sono  trasferiti  alla  societa'  FINTECNA  o  a
          societa' da essa interamente  controllata,  con  ogni  loro
          componente attiva e passiva, ivi  compresi  i  rapporti  in
          corso  e  le  cause  pendenti,  i  patrimoni  di  EFIM   in
          liquidazione coatta  amministrativa  e  delle  societa'  in
          liquidazione coatta amministrativa interamente  controllate
          da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra  loro  un  unico
          patrimonio, separato dal residuo patrimonio della  societa'
          trasferitaria. Alla data del trasferimento sono  chiuse  le
          liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette
          societa', con conseguente estinzione  delle  stesse  e  con
          contestuale cessazione dalla  carica  dei  loro  commissari
          liquidatori.  La  societa'   trasferitaria   procede   alla
          cancellazione di tali societa' dal registro delle imprese. 
              489. Il trasferimento di cui al comma 488  decorre  dal
          quindicesimo giorno successivo alla data  di  presentazione
          al Ministero dell'economia e delle finanze  del  rendiconto
          finale delle liquidazioni  coatte  amministrative,  che  e'
          presentato  dal  commissario   liquidatore   di   EFIM   in
          liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  Al
          predetto  commissario  devono  essere  comunicati,   almeno
          centoventi  giorni  prima,  i   rendiconti   finali   delle
          procedure delle societa' di cui al comma 488. 
              490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma
          488, il commissario  liquidatore  di  EFIM  predispone  una
          situazione patrimoniale di riferimento  tenendo  conto  del
          rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio  di  tre
          periti verifica, entro novanta giorni  dalla  nomina,  tale
          situazione patrimoniale  e  predispone,  sulla  base  della
          stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale  della
          liquidazione dei  patrimoni  trasferiti.  Tale  valutazione
          deve, tra l'altro, tenere conto delle garanzie  di  cui  al
          comma 491, nonche' di tutti i costi e gli  oneri  necessari
          per il completamento della liquidazione di detti patrimoni,
          individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per
          la chiusura della liquidazione medesima. I  componenti  del
          collegio sono designati, uno  ciascuno,  da  EFIM  e  dalla
          societa'  trasferitaria  e  il  presidente  e'  scelto  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze. L'importo  massimo
          del compenso per i  periti  e'  determinato  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze con  il  decreto  di  cui  al
          comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti. Il  valore
          stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
          corrispettivo  per  il   trasferimento   stesso,   che   e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  fermo  restando   quanto
          previsto al comma 494. 
              491.   Effettuato   il   trasferimento,   la   societa'
          trasferitaria  procede  alla  liquidazione  dei   patrimoni
          trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli
          attivi, la piu' celere definizione dei rapporti creditori e
          debitori e dei contenziosi in  corso  e  il  pagamento  dei
          creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso
          rispetto del principio della separatezza di tali  patrimoni
          dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con  il
          proprio patrimonio dei debiti e degli oneri  dei  patrimoni
          ad  essa  trasferiti  in  base  alla  presente  legge,  ivi
          compresi quelli  sostenuti  per  la  liquidazione  di  tali
          patrimoni. Ai creditori dei patrimoni  trasferiti  continua
          ad   applicarsi   la   garanzia   dello   Stato    prevista
          dall'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          1993, n. 33, e successive modificazioni. Le  disponibilita'
          finanziarie rivenienti e conseguenti  ai  trasferimenti  di
          cui ai commi da 488 a 497 devono affluire  su  un  apposito
          conto corrente infruttifero da aprire presso  la  Tesoreria
          centrale per conto dello  Stato,  intestato  alla  societa'
          trasferitaria. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e'  fissato,  tenendo  conto  del  fabbisogno
          finanziario, come  individuato  ai  sensi  del  comma  490,
          l'ammontare delle risorse finanziarie tratte  dal  predetto
          conto corrente infruttifero e depositate presso il  sistema
          bancario  per  le  esigenze  urgenti  ed  improcrastinabili
          relative alla liquidazione dei patrimoni trasferiti. 
              492.  Dalla  data  del   trasferimento,   la   societa'
          trasferitaria subentra automaticamente nei processi  attivi
          e  passivi  pendenti  nei  quali   sono   parti   EFIM   in
          liquidazione coatta amministrativa e le societa' di cui  al
          comma 488, in luogo di essi,  senza  che  si  faccia  luogo
          all'interruzione dei processi e senza  mutamento  del  rito
          applicabile.  Le  spese  legali  e  di  consulenza  tecnica
          relative a tali processi o alle eventuali  transazioni  non
          possono   comunque   superare,   per   ciascuna    vertenza
          comprensiva  di  tutti  i  diversi   gradi   di   giudizio,
          l'ammontare di 300.000 euro. 
              493.  Al  termine  della  liquidazione  dei   patrimoni
          trasferiti, il collegio dei periti  di  cui  al  comma  490
          determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante  dalla
          differenza tra  l'esito  economico  effettivo  consuntivato
          alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato
          di cui al medesimo comma 490. Di  tale  eventuale  maggiore
          importo, detratto il costo della  valutazione,  il  70  per
          cento e' attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e  la  residua  quota  del  30  per  cento  e'  di
          competenza della  societa'  trasferitaria  in  ragione  del
          migliore risultato conseguito nella liquidazione. 
              494. Allo  scopo  di  accelerare  e  razionalizzare  la
          prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle
          societa'  non  interamente  controllate,   direttamente   o
          indirettamente   da    EFIM    in    liquidazione    coatta
          amministrativa, nella stessa data di cui  al  comma  489  i
          commissari liquidatori delle  stesse  decadono  dalle  loro
          funzioni  e  la  funzione  di  commissario  liquidatore  e'
          assunta  dalla  societa'  trasferitaria.  Il  trasferimento
          delle funzioni  e'  disciplinato  dalle  vigenti  norme  in
          materia di liquidazione coatta amministrativa. 
              495.  Tutti  gli  atti  compiuti  in  attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi da 488 a 494  sono  esenti  da
          qualunque imposta, diretta o indiretta,  tassa,  obbligo  e
          onere tributario comunque inteso o denominato.». 
              «497.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
          stabilisce con uno o piu' decreti i criteri e le  modalita'
          di attuazione dei commi da 488 a 496.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2447 del codice civile: 
              «Art. 2447 (Riduzione del capitale sociale al di  sotto
          del limite legale). - Se, per la perdita di oltre un  terzo
          del capitale,  questo  si  riduce  al  disotto  del  minimo
          stabilito  dall'articolo  2327,  gli  amministratori  o  il
          consiglio di gestione  e,  in  caso  di  loro  inerzia,  il
          consiglio di sorveglianza devono  senza  indugio  convocare
          l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed  il
          contemporaneo  aumento  del  medesimo  ad  una  cifra   non
          inferiore  al  detto  minimo,  o  la  trasformazione  della
          societa'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Art. 7. - 1. Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali e modalita' dagli stessi previste, alla  puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'articolo
          5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge  25
          gennaio 2010, n. 2  (Interventi  urgenti  concernenti  enti
          locali e regioni), convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.
          42: 
              «Art. 3  (Interventi  urgenti  sul  contenimento  delle
          spese nelle regioni). - 1. Ai fini del coordinamento  della
          finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica
          ciascuna  regione,  a  decorrere  dal  primo  rinnovo   del
          consiglio regionale successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  definisce,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  l'importo  degli
          emolumenti  e  delle  utilita',  comunque  denominati,  ivi
          compresi l'indennita' di funzione, l'indennita' di  carica,
          la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo  percepiti
          dai consiglieri regionali in virtu' del  loro  mandato,  in
          modo  tale  che,   ove   siano   maggiori,   non   eccedano
          complessivamente,  in  alcun  caso,  l'indennita'   massima
          spettante ai membri del Parlamento.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 5, 8 e 15 della legge
          4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia al processo  normativo  dell'Unione  europea  e
          sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari): 
              «Art. 5 (Partecipazione delle regioni e delle  province
          autonome alle decisioni relative alla  formazione  di  atti
          normativi comunitari). - 1. I progetti e gli atti di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi  dal  Presidente
          del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le  politiche
          comunitarie,  contestualmente  alla  loro  ricezione,  alla
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
          presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali  e  delle
          province autonome, ai fini dell'inoltro alle  Giunte  e  ai
          Consigli regionali e delle province autonome, indicando  la
          data presunta per la loro discussione o adozione. 
              2. Con le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
          politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province
          autonome  un'informazione  qualificata  e  tempestiva   sui
          progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie
          di competenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,
          curandone il costante aggiornamento. 
              3. Ai fini della formazione della  posizione  italiana,
          le regioni e le province autonome, nelle  materie  di  loro
          competenza, entro venti giorni dalla data  del  ricevimento
          degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  3,  possono
          trasmettere osservazioni al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il
          tramite della Conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  o  della
          Conferenza  dei  presidenti  dell'Assemblea,  dei  Consigli
          regionali e delle province autonome. 
              4. Qualora un progetto di  atto  normativo  comunitario
          riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa
          delle regioni o  delle  province  autonome  e  una  o  piu'
          regioni o  province  autonome  ne  facciano  richiesta,  il
          Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai fini del raggiungimento  dell'intesa  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281,  entro  il  termine  di  venti  giorni.  Decorso  tale
          termine, ovvero nei casi di urgenza motivata  sopravvenuta,
          il Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa. 
              5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo  richieda  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il
          Governo appone una riserva di esame in  sede  di  Consiglio
          dei  Ministri  dell'Unione  europea.  In   tale   caso   il
          Presidente del Consiglio dei Ministri  ovvero  il  Ministro
          per  le  politiche  comunitarie  comunica  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano di  avere  apposto
          una riserva di esame in  sede  di  Consiglio  dei  Ministri
          dell'Unione europea. Decorso il  termine  di  venti  giorni
          dalla predetta comunicazione,  il  Governo  puo'  procedere
          anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza
          alle attivita' dirette alla formazione  dei  relativi  atti
          comunitari. 
              6. Salvo  il  caso  di  cui  al  comma  4,  qualora  le
          osservazioni delle regioni e delle  province  autonome  non
          siano pervenute al Governo entro la data indicata  all'atto
          di trasmissione dei  progetti  o,  in  mancanza,  entro  il
          giorno  precedente  quello  della   discussione   in   sede
          comunitaria,  il  Governo  puo'  comunque  procedere   alle
          attivita'  dirette  alla  formazione  dei   relativi   atti
          comunitari. 
              7. Nelle materie di competenza delle  regioni  e  delle
          province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio
          delle competenze  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303,  convoca  ai
          singoli tavoli di coordinamento nazionali i  rappresentanti
          delle regioni e delle  province  autonome,  individuati  in
          base a criteri da  stabilire  in  sede  di  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, ai fini della  successiva  definizione
          della posizione italiana  da  sostenere,  d'intesa  con  il
          Ministero degli affari esteri e con i Ministeri  competenti
          per materia, in sede di Unione europea. 
              8. Dall'attuazione del  comma  7  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro   per    le    politiche    comunitarie    informa
          tempestivamente le regioni e le province autonome,  per  il
          tramite della Conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e
          delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle
          proposte e delle materie  di  competenza  delle  regioni  e
          delle province autonome che risultano  inserite  all'ordine
          del  giorno  delle  riunioni  del  Consiglio  dei  Ministri
          dell'Unione europea. 
              10. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  per  le  politiche   comunitarie,   prima   dello
          svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce
          alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
          sessione comunitaria, sulle proposte  e  sulle  materie  di
          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome  che
          risultano inserite all'ordine del  giorno,  illustrando  la
          posizione che  il  Governo  intende  assumere.  Il  Governo
          riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,
          prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione
          europea, alla Conferenza stessa, in  sessione  comunitaria,
          sulle proposte e sulle materie di competenza delle  regioni
          e delle province autonome che risultano inserite all'ordine
          del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende
          assumere. 
              11. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni  e
          le province autonome, per il tramite della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, delle risultanze  delle  riunioni  del
          Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del  Consiglio
          europeo con riferimento alle materie  di  loro  competenza,
          entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
              12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  5  della
          legge 5 giugno 2003, n. 131.». 
              «Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le  regioni
          e le province autonome, nelle materie di propria competenza
          legislativa, danno  tempestiva  attuazione  alle  direttive
          comunitarie. 
              2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro  per  le   politiche   comunitarie   informa   con
          tempestivita' le Camere e, per il tramite della  Conferenza
          dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano  e  della  Conferenza  dei  presidenti
          dell'Assemblea, dei Consigli  regionali  e  delle  province
          autonome, le regioni e le  province  autonome,  degli  atti
          normativi e di indirizzo emanati dagli  organi  dell'Unione
          europea e delle Comunita' europee. 
              3. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il
          Ministro per le  politiche  comunitarie  verifica,  con  la
          collaborazione delle amministrazioni interessate, lo  stato
          di conformita' dell'ordinamento interno e  degli  indirizzi
          di politica del Governo in relazione agli atti  di  cui  al
          comma 2 e ne trasmette  le  risultanze  tempestivamente,  e
          comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle  misure
          da intraprendere  per  assicurare  tale  conformita',  agli
          organi parlamentari competenti, alla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei
          presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali  e  delle
          province autonome, per la formulazione  di  ogni  opportuna
          osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
          le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
          propri ordinamenti in  relazione  ai  suddetti  atti  e  ne
          trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per le  politiche  comunitarie  con
          riguardo alle misure da intraprendere. 
              4.  All'esito  della  verifica  e  tenuto  conto  delle
          osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
          dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
          concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  con  gli
          altri Ministri interessati, entro il  31  gennaio  di  ogni
          anno presenta al Parlamento un disegno  di  legge  recante:
          «Disposizioni per l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
          titolo e' completato dall'indicazione: «Legge  comunitaria»
          seguita dall'anno di riferimento. 
              5. Nell'ambito della relazione al disegno di  legge  di
          cui al comma 4 il Governo: 
                a)   riferisce    sullo    stato    di    conformita'
          dell'ordinamento interno al  diritto  comunitario  e  sullo
          stato delle eventuali procedure di infrazione dando  conto,
          in  particolare,  della  giurisprudenza  della   Corte   di
          giustizia delle Comunita' europee relativa  alle  eventuali
          inadempienze e  violazioni  degli  obblighi  comunitari  da
          parte della Repubblica italiana; 
                b) fornisce l'elenco delle  direttive  attuate  o  da
          attuare in via amministrativa; 
                c)   da'    partitamente    conto    delle    ragioni
          dell'eventuale omesso inserimento delle  direttive  il  cui
          termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle  il  cui
          termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
          relazione ai tempi previsti per  l'esercizio  della  delega
          legislativa; 
                d) fornisce  l'elenco  delle  direttive  attuate  con
          regolamento   ai   sensi    dell'articolo    11,    nonche'
          l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti  di
          attuazione gia' adottati; 
                e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali
          nelle singole regioni e province autonome si e'  provveduto
          a dare attuazione alle  direttive  nelle  materie  di  loro
          competenza,  anche  con  riferimento  a  leggi  annuali  di
          recepimento eventualmente approvate dalle regioni  e  dalle
          province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
          dei presidenti delle regioni e delle province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  e  trasmesso  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  per  le  politiche
          comunitarie in tempo utile e, comunque,  non  oltre  il  25
          gennaio di ogni anno.». 
              «Art. 15 (Relazioni annuali al Parlamento). - 1.  Entro
          il  31  dicembre  di  ogni  anno  il  Governo  presenta  al
          Parlamento una relazione che indica: 
                a) gli orientamenti e le  priorita'  che  il  Governo
          intende perseguire  nell'anno  successivo  con  riferimento
          agli sviluppi del  processo  di  integrazione  europea,  ai
          profili istituzionali e  a  ciascuna  politica  dell'Unione
          europea, tenendo anche conto  delle  indicazioni  contenute
          nel  programma  legislativo  e  di  lavoro  annuale   della
          Commissione   europea   e   negli   altri   strumenti    di
          programmazione legislativa  e  politica  delle  istituzioni
          dell'Unione.  Nell'ambito  degli   orientamenti   e   delle
          priorita', particolare e specifico  rilievo  e'  attribuito
          alle prospettive e alle iniziative relative  alla  politica
          estera e di  sicurezza  comune  e  alle  relazioni  esterne
          dell'Unione europea; 
                b) gli orientamenti  che  il  Governo  ha  assunto  o
          intende assumere in merito a  specifici  progetti  di  atti
          normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione
          ovvero ad  atti  preordinati  alla  loro  formazione,  gia'
          presentati o la cui presentazione sia prevista  per  l'anno
          successivo nel programma  legislativo  e  di  lavoro  della
          Commissione europea; 
                c) le  strategie  di  comunicazione  del  Governo  in
          merito   all'attivita'   dell'Unione   europea    e    alla
          partecipazione italiana all'Unione europea. 
              2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli  elementi
          conoscitivi  necessari  per  valutare   la   partecipazione
          dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni
          anno il Governo presenta  alle  Camere  una  relazione  sui
          seguenti temi: 
                a) gli sviluppi del processo di integrazione  europea
          registrati  nell'anno  di  riferimento,   con   particolare
          riguardo  alle  attivita'  del  Consiglio  europeo  e   del
          Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle  questioni
          istituzionali, alla politica estera e di  sicurezza  comune
          dell'Unione  europea   nonche'   alle   relazioni   esterne
          dell'Unione europea, alla cooperazione  nei  settori  della
          giustizia  e  degli  affari  interni  e  agli  orientamenti
          generali delle politiche  dell'Unione.  La  relazione  reca
          altresi' l'elenco dei Consigli europei e dei  Consigli  dei
          Ministri  dell'Unione   europea   tenutisi   nell'anno   di
          riferimento, con l'indicazione delle rispettive  date,  dei
          partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; 
                b)  la   partecipazione   dell'Italia   al   processo
          normativo  dell'Unione  europea   con   l'esposizione   dei
          principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana
          nei lavori preparatori e nelle  fasi  negoziali  svolti  in
          vista dell'emanazione degli atti  legislativi  dell'Unione.
          La relazione reca altresi'  l'elenco  dei  principali  atti
          legislativi  in  corso   di   elaborazione   nell'anno   di
          riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; 
                c) la partecipazione dell'Italia all'attivita'  delle
          istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione  delle
          principali politiche settoriali, quali: mercato  interno  e
          concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per
          i  trasporti  e  le  reti  transeuropee;  politica  per  la
          societa' dell'informazione e le nuove tecnologie;  politica
          per la ricerca e l'innovazione;  politica  per  lo  spazio;
          politica  energetica;  politica  per  l'ambiente;  politica
          fiscale;  politiche  per  l'inclusione  sociale,  le   pari
          opportunita' e la gioventu'; politica del lavoro;  politica
          per la salute; politica per l'istruzione, la  formazione  e
          la  cultura;  politiche  per  la  liberta',   sicurezza   e
          giustizia. La relazione reca altresi'  i  dati  consuntivi,
          nonche'  una   valutazione   di   merito   della   predetta
          partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia
          dell'attivita' svolta in relazione ai risultati conseguiti; 
                d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione
          economica e  sociale,  l'andamento  dei  flussi  finanziari
          verso l'Italia e la  loro  utilizzazione,  con  riferimento
          anche alle relazioni  della  Corte  dei  conti  dell'Unione
          europea per cio' che concerne l'Italia. La  relazione  reca
          altresi' una valutazione  di  merito  sull'efficacia  delle
          predette politiche di coesione; 
                e)  il  seguito  dato  e  le  iniziative  assunte  in
          relazione ai pareri,  alle  osservazioni  e  agli  atti  di
          indirizzo delle Camere,  nonche'  alle  osservazioni  della
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
          dei presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome; 
                f) l'elenco e i  motivi  delle  impugnazioni  di  cui
          all'articolo 14, comma 2. 
              3. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per le politiche europee trasmettono le  relazioni
          di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e alla Conferenza  dei  presidenti  dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle province autonome.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
          "Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza"
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103
          recante "Attuazione della  delega  conferita  dall'art.  2,
          comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia  di
          tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
          attivita' autonoma di libera  professione."  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge  16
          settembre 2008, n. 143 (Interventi urgenti  in  materia  di
          funzionalita' del  sistema  giudiziario),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181: 
              «Art. 2 (Fondo unico giustizia). - 1. Il Fondo  di  cui
          all'articolo 61, comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, denominato: «Fondo  unico  giustizia»,
          e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con  le  modalita'
          stabilite con il decreto di cui al  predetto  articolo  61,
          comma 23. 
              2.  Rientrano  nel  «Fondo  unico  giustizia»,  con   i
          relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: 
                a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; 
                b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis,  del  codice
          di procedura penale; 
                c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi  o
          garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai  valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita' finanziaria a contenuto monetario o  patrimoniale
          oggetto  di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito   di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative,  inclusi   quelli   di   cui   al   decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
                c-bis)  depositati  presso  Poste  Italiane   S.p.A.,
          banche  e  altri  operatori  finanziari,  in  relazione   a
          procedimenti civili di cognizione,  esecutivi  o  speciali,
          non riscossi o non reclamati  dagli  aventi  diritto  entro
          cinque anni dalla data in cui il procedimento si e' estinto
          o e' stato  comunque  definito  o  e'  divenuta  definitiva
          l'ordinanza  di  assegnazione,  di   distribuzione   o   di
          approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in  caso
          di opposizione, dal passaggio in giudicato  della  sentenza
          che definisce la controversia; 
                c-ter) di cui all'articolo  117,  quarto  comma,  del
          regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  come  sostituito
          dall'articolo 107 del decreto legislativo 9  gennaio  2006,
          n. 5. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, Poste Italiane S.p.A.,  le  banche  e
          gli altri operatori finanziari, depositari delle  somme  di
          denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di  cui
          al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i  titoli,  i
          valori,  i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'   le
          attivita' di cui alla lettera c)  del  comma  2.  Entro  lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A., con modalita' telematica e nel formato  elettronico
          reso disponibile dalla medesima societa' sul  proprio  sito
          internet   all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,    le
          informazioni  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della giustizia, da emanarsi entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non  gia'  eseguite
          alla medesima data da Poste Italiane S.p.A.,  dalle  banche
          ovvero dagli altri operatori finanziari, alle  restituzioni
          delle  somme  sequestrate   disposte   anteriormente   alla
          predetta data. 
              3-bis. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  in  caso  di  omessa
          intestazione ovvero di mancata trasmissione delle  relative
          informazioni  ai  sensi   del   comma   3,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze applica  nei  riguardi  della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori  finanziari  autori  dell'illecito  una  sanzione
          amministrativa    pecuniaria    nella    misura    prevista
          dall'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  con  riferimento
          all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del  presente
          articolo per le quali risulta omessa l'intestazione  ovvero
          la trasmissione delle relative informazioni.  Il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   verifica   il   corretto
          adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
          societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli  altri
          operatori finanziari, anche  avvalendosi  del  Corpo  della
          guardia di finanza, che opera  a  tal  fine  con  i  poteri
          previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
          imposta sul valore aggiunto. 
              4. Sono  altresi'  intestati  «Fondo  unico  giustizia»
          tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
          Giustizia S.p.A., successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le   ulteriori    risorse    derivanti    dall'applicazione
          dell'articolo 61, comma 23,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale, i relativi utili  di  gestione,
          nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei  beni
          confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23. 
              5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  alle  unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese  di
          investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le  quali,
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
          procedura   penale,   e'   stata   decisa    dal    giudice
          dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione  allo
          Stato delle somme medesime. 
              6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          determinata altresi' la remunerazione massima  spettante  a
          titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia  e
          delle finanze stabilisce con proprio decreto quella  dovuta
          a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle  risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre  stabilite  le
          modalita' di utilizzazione delle somme afferenti  al  Fondo
          da parte dell'amministratore delle somme  o  dei  beni  che
          formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere  al
          pagamento delle spese di conservazione  o  amministrazione,
          le modalita' di controllo e di rendicontazione delle  somme
          gestite da Equitalia Giustizia S.p.A.,  nonche'  la  natura
          delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i  criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che venga garantita la pronta  disponibilita'  delle  somme
          necessarie  per  eseguire  le  restituzioni   eventualmente
          disposte. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il  Ministro  dell'interno,   puo'   essere   rideterminata
          annualmente  la  misura  massima  dell'aggio  spettante   a
          Equitalia Giustizia S.p.A. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e  con
          il Ministro  dell'interno,  sono  stabilite,  fermo  quanto
          disposto al comma  5,  le  quote  delle  risorse  intestate
          «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili  della  loro
          gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
          al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto  di
          sequestro penale o amministrativo, disponibili  per  massa,
          in base a criteri statistici e con modalita'  rotativa,  da
          destinare mediante riassegnazione: 
                a) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica  e  del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di
          cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),  della  legge  23
          febbraio 1999, n. 44, e  del  Fondo  di  rotazione  per  la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; 
                b) in misura non inferiore ad un terzo, al  Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali; 
                c) all'entrata del bilancio dello Stato. 
              7-bis. Le quote minime delle risorse  intestate  "Fondo
          unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma  7,
          possono essere modificate con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  in  caso  di  urgenti  necessita',
          derivanti  da  circostanze  gravi   ed   eccezionali,   del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia. 
              7-ter. Con riferimento alle somme di cui  al  comma  2,
          lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al  comma  7  sono
          formate  destinando  le  risorse  in  via  prioritaria   al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia. 
              7-quater. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e
          della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
          7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione  del
          progressivo consolidamento dei dati statistici. 
              8. Il comma 24 dell'articolo 61  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
              9. All'articolo 676, comma 1, del codice  di  procedura
          penale, come modificato dall'articolo 2, comma  613,  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  «o  alla
          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
          sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse. 
              10. Dalla gestione del  «Fondo  unico  giustizia»,  non
          devono derivare oneri,  ne'  obblighi  giuridici  a  carico
          della finanza pubblica.». 
              - La legge 23 dicembre 2009, n. 192  recante  "Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2010  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2010-2012"   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 300 si vedano i riferimenti normativi all'art. 5. 
              - Si riporta il testo del comma 22  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «22. A decorrere dal secondo bimestre  dell'anno  2006,
          qualora dal monitoraggio delle spese  per  beni  e  servizi
          emerga  un  andamento  tale  da  potere   pregiudicare   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nel  patto   di
          stabilita' e crescita presentato  agli  organi  dell'Unione
          europea, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni,  ad  eccezione  delle  regioni,
          delle province autonome, degli enti locali e degli enti del
          Servizio sanitario nazionale, hanno  l'obbligo  di  aderire
          alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26  della
          legge 23 dicembre 1999, n.  488,  ovvero  di  utilizzare  i
          relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti  del  20  per
          cento, come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi comparabili. In caso di adesione  alle  convenzioni
          stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488  del
          1999, le quantita' fisiche dei beni acquistati e il  volume
          dei servizi non puo' eccedere quelli risultanti dalla media
          del  triennio  precedente.   I   contratti   stipulati   in
          violazione degli obblighi di cui  al  presente  comma  sono
          nulli; il  dipendente  che  ha  sottoscritto  il  contratto
          risponde   a   titolo    personale    delle    obbligazioni
          eventualmente    derivanti    dai    predetti    contratti.
          L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma  e'
          effettuato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.». 
              - Si riporta il testo del comma 589 dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «589.  Il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
          pubblica  amministrazione   (CNIPA)   effettua,   anche   a
          campione, azioni di monitoraggio e  verifica  del  rispetto
          delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  47  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, nonche' delle  disposizioni  in  materia  di
          posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento  alle
          predette disposizioni in misura superiore al 50  per  cento
          del totale della corrispondenza  inviata,  certificato  dal
          CNIPA, comporta, per  le  pubbliche  amministrazioni  dello
          Stato, comprese le aziende ed amministrazioni  dello  Stato
          ad ordinamento  autonomo,  e  per  gli  enti  pubblici  non
          economici   nazionali,   la    riduzione,    nell'esercizio
          finanziario successivo, del  30  per  cento  delle  risorse
          stanziate nell'anno in  corso  per  spese  di  invio  della
          corrispondenza cartacea.». 
              - Si riporta il testo dei commi 18, 54 e 59 dell'art. 3
          della gia' citata legge n. 244 del 2007: 
              «18. I contratti relativi a rapporti di consulenza  con
          le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
          2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          efficaci  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del
          nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del
          relativo     compenso      sul      sito      istituzionale
          dell'amministrazione stipulante.». 
              «54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a:  «erogato»
          sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute  a  pubblicare
          sul proprio sito web i relativi provvedimenti  completi  di
          indicazione  dei   soggetti   percettori,   della   ragione
          dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso  di  omessa
          pubblicazione, la liquidazione del  corrispettivo  per  gli
          incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente
          comma  costituisce  illecito   disciplinare   e   determina
          responsabilita' erariale del dirigente preposto».». 
              «59. E' nullo il  contratto  di  assicurazione  con  il
          quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i
          rischi    derivanti    dall'espletamento    dei     compiti
          istituzionali connessi  con  la  carica  e  riguardanti  la
          responsabilita' per danni cagionati allo Stato  o  ad  enti
          pubblici e la responsabilita'  contabile.  I  contratti  di
          assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della
          presente legge cessano di avere efficacia alla data del  30
          giugno  2008.  In  caso  di   violazione   della   presente
          disposizione, l'amministratore che pone  in  essere  o  che
          proroga il contratto di  assicurazione  e  il  beneficiario
          della copertura assicurativa sono  tenuti  al  rimborso,  a
          titolo di danno erariale, di una somma pari a  dieci  volte
          l'ammontare  dei  premi  complessivamente   stabiliti   nel
          contratto medesimo.». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  27  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria),  convertito  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133: 
              «2.  Al  fine  di  ridurre  i  costi  di  produzione  e
          distribuzione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio   2009,   la
          diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i  soggetti  in
          possesso di un abbonamento a carico  di  amministrazioni  o
          enti  pubblici  o  locali  e'  sostituita  dall'abbonamento
          telematico. Il costo degli abbonamenti e'  conseguentemente
          rideterminato entro 60 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «Art. 48 (Risparmio  energetico).  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni centrali di cui all'articolo  1,  comma  1,
          lettera z), del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82
          sono  tenute  ad  approvvigionarsi   di   combustibile   da
          riscaldamento e dei relativi  servizi  nonche'  di  energia
          elettrica mediante  le  convenzioni  Consip  o  comunque  a
          prezzi  inferiori  o  uguali  a  quelli   praticati   dalla
          Consip.». 
              - Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art.  19
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.». 
              «6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.». 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545  (Ordinamento
          degli  organi  speciali  di  giurisdizione  tributaria   ed
          organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L.  30
          dicembre 1991, n.  413),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  17  (Composizione).  -  1.   Il   consiglio   di
          presidenza della giustizia  tributaria  e'  costituito  con
          decreto del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro delle finanze,  ed  ha  sede  in  Roma  presso  il
          Ministero delle finanze. 
              2. Il consiglio di presidenza  e'  composto  da  undici
          componenti  eletti  dai  giudici  tributari  e  da  quattro
          componenti eletti dal  Parlamento,  due  dalla  Camera  dei
          deputati e due dal Senato della  Repubblica  a  maggioranza
          assoluta dei rispettivi componenti,  tra  i  professori  di
          universita' in materie giuridiche o  i  soggetti  abilitati
          alla  difesa  dinanzi  alle  commissioni   tributarie   che
          risultino iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da
          almeno dodici anni. 
              2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel  suo  seno
          il presidente e due vicepresidenti. 
              2-ter. I componenti del consiglio di  presidenza  della
          giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finche' sono in
          carica, non possono esercitare attivita'  professionale  in
          ambito tributario, ne' alcuna altra attivita'  suscettibile
          di interferire con le funzioni degli  organi  di  giustizia
          tributaria. 
              3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
          da  tutti  i  componenti   delle   commissioni   tributarie
          provinciali e  regionali  con  voto  personale,  diretto  e
          segreto, e non sono rieleggibili. 
              4. (abrogato).».