Art. 8 
 
 
                Razionalizzazione e risparmi di spesa 
                   delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, per le spese annue di manutenzione ordinaria e
straordinaria  degli  immobili   utilizzati   dalle   amministrazioni
centrali  e  periferiche  dello  Stato  a  decorrere  dal   2011   e'
determinato nella misura del 2 per  cento  del  valore  dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619  a  623  del
citato articolo 2 e i limiti e gli  obblighi  informativi  stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti  di  spesa  sono
concesse dall'Amministrazione centrale  vigilante  o  competente  per
materia, sentito il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si  applicano  nei
confronti  degli  interventi  obbligatori  ai   sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  recante  il  «Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. (( 81 )), concernente la sicurezza sui luoghi di  lavoro.  Per  le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito  dell'organo  interno
di controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione  degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. 
  2. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
nel rispetto dei principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,  nonche'  gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono  tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal  comma  15,  stabilendo  misure
analoghe per il  contenimento  della  spesa  per  locazioni  passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli  immobili.  Per
le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di  comunicazione   previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Le
disposizioni del  comma  15  si  applicano  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti. 
  3. Qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al
comma 222, periodo nono,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa  imputabili,  non
provvede  al  rilascio  gli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia  del  demanio  il  Ministero
dell'economia e finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato effettua una  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di
spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore  di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
  4. Fatti salvi gli investimenti a  reddito  da  effettuare  in  via
indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni con legge 24
giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate  dai  predetti
enti previdenziali all'acquisto di immobili  adibiti  ad  ufficio  in
locazione  passiva  alle  amministrazioni   pubbliche,   secondo   le
indicazioni fornite dell'Agenzia del demanio sulla base del piano  di
razionalizzazione di cui al comma 3. L'Agenzia  del  demanio  esprime
apposito parere di congruita'  in  merito  ai  singoli  contratti  di
locazione da porre in essere o da rinnovare da parte  degli  enti  di
previdenza pubblici. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa  per  consumi  intermedi
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello   Stato,   il
Ministero dell'economia e delle finanze, fornisce, entro il 31  marzo
2011, criteri ed indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento
della  suddetta  spesa,  sulla  base  della  rilevazione   effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti  dalle  Amministrazioni
ai sensi  del  successivo  periodo,  nonche'  dei  dati  relativi  al
Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e  servizi.  La
Consip S.p.A. fornisce il  necessario  supporto  all'iniziativa,  che
potra'  prendere  in  considerazione  le   eventuali   proposte   che
emergeranno dai lavori dei Nuclei  di  Analisi  e  valutazione  della
spesa, previsti ai sensi dell'art. 39 della legge 196  del  2009.  Le
Amministrazioni di cui al  presente  comma  comunicano  al  Ministero
dell'economia e delle finanze dati  ed  informazioni  sulle  voci  di
spesa per consumi intermedi conformemente agli  schemi  nonche'  alle
modalita' di trasmissione  individuate  con  circolare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  ((  sessanta  ))
giorni (( dalla data di entrata in vigore ))  del  presente  decreto.
Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente  comma,
le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani
di  razionalizzazione  che  riducono  la  spesa  annua  per   consumi
intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere  dal
2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per  il
ripiano dei debiti pregressi di cui all'articolo 9 del  decreto-legge
185 del 2008, convertito con modificazioni (( dalla )) legge n. 2 del
2009. I piani sono trasmessi entro il 30  giugno  2011  al  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   ed   attuati   dalle    singole
amministrazioni al fine di garantire i risparmi previsti. In caso  di
mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad
una riduzione del 10  per  cento  degli  stanziamenti  relativi  alla
predetta spesa. In caso  di  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del
piano, le risorse a  disposizione  dell'Amministrazione  inadempiente
sono ridotte dell'8 per cento rispetto  allo  stanziamento  dell'anno
2009. A regime il piano viene  aggiornato  annualmente,  al  fine  di
assicurare che la spesa complessiva  non  superi  il  limite  fissato
dalla presente disposizione. 
  6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della  legge  ((  13  ))
novembre 2009, n. 172, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e gli enti previdenziali e assistenziali  vigilati  stipulano
apposite  convenzioni  per  la   razionalizzazione   degli   immobili
strumentali  e  la  realizzazione  dei  poli   logistici   integrati,
riconoscendo (( al predetto )) Ministero  canoni  e  oneri  agevolati
nella misura ridotta del 30 per cento rispetto  al  parametro  minimo
locativo  fissato  dall'Osservatorio  del  mercato   immobiliare   in
considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e
funzionali. 
  7. Ai fini della realizzazione dei  poli  logistici  integrati,  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   gli   enti
previdenziali e  assistenziali  vigilati  utilizzano  sedi  uniche  e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite  in  uso
alla data di entrata in vigore (( del )) presente (( decreto )). 
  8. Gli immobili acquistati e adibiti  a  sede  dei  poli  logistici
integrati hanno natura strumentale. Per  l'integrazione  logistica  e
funzionale  delle  sedi  territoriali  gli   enti   previdenziali   e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma  diretta  e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di  immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi  di  alienazione  di  unita'  immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati  possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare  a
sede dei poli logistici integrati. Le somme  residue  sono  riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della  normativa  vigente.  I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri  di  definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento  dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti  concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  9. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti  i  seguenti  periodi:  «Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo (( 2001 )),  n.
165, effettuano  entro  il  31  dicembre  2010  un  censimento  degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento  a  terzi.  La  ricognizione  e'
effettuata con le modalita' previste con decreto  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il (( Ministero  ))
dell'economia e delle finanze. 
  10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di  indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa,  all'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  dopo  la
lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni;». 
  11. Le somme relative ai rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace,  sono  riassegnati  al  fondo  per   il   finanziamento   della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1,  comma
46, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  La  disposizione  del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente   provvedimento   e   non   ancora
riassegnati. 
  (( 11-bis. Al fine di tenere conto della specificita' del  comparto
sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso
pubblico, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di  80  milioni
di euro annui per ciascuno  degli  anni  2011  e  2012  destinato  al
finanziamento di misure perequative  per  il  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma  21.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione
tra i Ministeri dell'interno, della difesa,  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo  di
cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti  variazioni
di bilancio. Ai relativi oneri si  fa  fronte  mediante  utilizzo  di
quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. )) 
  12. Al fine di adottare  le  opportune  misure  organizzative,  nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 (( e dei datori di lavoro del
settore privato )) il termine di applicazione delle  disposizioni  di
cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al
31 dicembre 2010 (( e quello di cui all'articolo 3,  comma  2,  primo
periodo, del medesimo decreto  legislativo  e'  differito  di  dodici
mesi. )) 
  13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. «  2009
e 2010 », sono sostituite dalle seguenti: « 2009, 2010, 2011, 2012  e
2013 »; le parole: « dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti:
« dall'anno 2014 »; le parole: «  all'anno  2010  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « all'anno 2013 ». 
  14.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  9,  le  risorse   di   cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al  comma  9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. (( La
destinazione delle risorse previste dal presente comma  e'  stabilita
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative. )) 
  15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte  degli
enti  pubblici  e  privati  che  gestiscono  forme  obbligatorie   di
assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di utilizzo, da  parte
degli stessi enti,  delle  somme  rivenienti  dall'alienazione  degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari,  sono  subordinate  alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  da
attuarsi con decreto di natura  non  regolamentare  del  ((  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. 
  15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo,  ad  eccezione
di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto  legislativo
10 febbraio 1996, n. 103. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dei commi da 618 a 623  dell'art.
          2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              «618.  Le  spese  annue  di  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria    degli    immobili     utilizzati     dalle
          amministrazioni centrali  e  periferiche  dello  Stato  non
          possono superare, per l'anno 2008, la misura  dell'1,5  per
          cento e, a decorrere dal 2009, la misura del  3  per  cento
          del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di  spesa
          e' ridotto all'1  per  cento  nel  caso  di  esecuzione  di
          interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili
          in locazione  passiva,  e'  ammessa  la  sola  manutenzione
          ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del  valore
          dell'immobile  utilizzato.  Dall'attuazione  del   presente
          comma devono conseguire economie di spesa,  in  termini  di
          indebitamento netto, non inferiori a euro 650  milioni  per
          l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e  475  milioni  a
          decorrere dall'anno 2010. 
              619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
          di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente
          con  imputazione  a  specifico  capitolo,  anche  di  nuova
          istituzione, appositamente denominato,  rispettivamente  di
          parte  corrente  e  di  conto  capitale,   iscritto   nella
          pertinente    unita'    previsionale    di    base    della
          amministrazione in cui confluiscono tutti gli  stanziamenti
          destinati alle predette finalita'. Il  Ministro  competente
          e' autorizzato, a tal fine,  ad  effettuare  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              620. L'Agenzia del demanio entro il  mese  di  febbraio
          2008 provvede a determinare il valore degli immobili a  cui
          devono  fare  riferimento  le   amministrazioni   ai   fini
          dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche
          mediante  inserimento  in  apposita  pagina  del  sito  web
          dell'Agenzia stessa. 
              621. Il Ministro competente puo' richiedere una  deroga
          ai limiti di cui al comma 618 al Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  in  caso  di  sopravvenute  ed  eccezionali
          esigenze. 
              622. I commi  da  618  a  621  non  si  applicano  agli
          immobili trasferiti  ai  fondi  immobiliari  costituiti  ai
          sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre  2001,
          n. 351,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          novembre 2001, n. 410. 
              623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti  ed  organismi
          pubblici inseriti nel  conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione individuati  dall'ISTAT  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, con esclusione degli  enti  territoriali  e  locali  e
          degli enti da essi vigilati,  delle  aziende  sanitarie  ed
          ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero  e  cura  a
          carattere scientifico, si adeguano ai principi  di  cui  ai
          commi  da  615  a  626,  riducendo  le  proprie  spese   di
          manutenzione ordinaria e  straordinaria  in  modo  tale  da
          rispettare i  limiti  previsti  ai  commi  da  615  a  626.
          L'eventuale differenza tra l'importo delle  predette  spese
          relative   all'anno   2007   e   l'importo   delle   stesse
          rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri  di  cui
          ai commi da 615 a 626, e' versata  annualmente  all'entrata
          del bilancio dello Stato entro il  30  giugno.  Gli  organi
          interni   di   revisione   e    di    controllo    vigilano
          sull'applicazione del presente comma.». 
              - Si riporta il testo del comma 222 dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato)
          (legge finanziaria 2010), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «222.   A   decorrere   dal   1°   gennaio   2010,   le
          amministrazioni dello Stato di cui all' articolo  1,  comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive  modificazioni,  incluse   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  e  le  agenzie,  anche   fiscali,
          comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31
          gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
          spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate  non
          piu' necessarie.  Le  predette  amministrazioni  comunicano
          altresi' all'Agenzia del demanio, entro il 31  marzo  2011,
          le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
          L'Agenzia del demanio,  verificata  la  corrispondenza  dei
          fabbisogni comunicati con  gli  obiettivi  di  contenimento
          della spesa pubblica di cui agli articoli 1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   e
          successive modificazioni, nonche' 74 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a)
          accerta l'esistenza di immobili da  assegnare  in  uso  fra
          quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti ai fondi
          comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410,  e
          successive modificazioni; b)  verifica  la  congruita'  del
          canone degli immobili di  proprieta'  di  terzi,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 479, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266, individuati dalle predette amministrazioni  tramite
          indagini di mercato; c) stipula i  contratti  di  locazione
          ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno,  quelli  in
          scadenza sottoscritti  dalle  predette  amministrazioni  e,
          salvo quanto previsto alla lettera d), adempie  i  predetti
          contratti;   d)   consegna   gli   immobili   locati   alle
          amministrazioni  interessate  che,  per  il  loro   uso   e
          custodia, ne  assumono  ogni  responsabilita'  e  onere.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2011, e' nullo ogni  contratto  di
          locazione  di  immobili  non  stipulato  dall'Agenzia   del
          demanio,  fatta  eccezione  per  quelli   stipulati   dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dichiarati
          indispensabili per  la  protezione  degli  interessi  della
          sicurezza  dello  Stato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri. Nello  stato  di  previsione  della
          spesa  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di
          locazione   di    immobili    assegnati    alle    predette
          amministrazioni dello Stato. Per la  quantificazione  delle
          risorse finanziarie da  assegnare  al  fondo,  le  predette
          amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   l'importo   dei   canoni
          locativi. Le risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia
          del demanio per il pagamento dei canoni di  locazione.  Per
          le finalita' di cui al  citato  articolo  1,  commi  204  e
          seguenti,  della  legge  n.  296  del  2006,  e  successive
          modificazioni,  le  predette   amministrazioni   comunicano
          all'Agenzia del demanio entro il 30  giugno  2010  l'elenco
          dei beni immobili  di  proprieta'  di  terzi  utilizzati  a
          qualsiasi  titolo.  Sulla  base   di   tali   comunicazioni
          l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione
          degli   spazi,    trasmettendolo    alle    amministrazioni
          interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento del tesoro. A decorrere dal 1°  gennaio  2010,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e
          619,  della  legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   le
          amministrazioni   interessate   comunicano   semestralmente
          all'Agenzia  del   demanio   gli   interventi   manutentivi
          effettuati sia sugli immobili di  proprieta'  dello  Stato,
          alle  medesime  in  uso  governativo,  sia  su  quelli   di
          proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,  nonche'
          l'ammontare  dei  relativi  oneri.  Gli  stanziamenti  alle
          singole amministrazioni per gli interventi di  manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  a  decorrere   dall'esercizio
          finanziario 2011, non potranno eccedere gli importi spesi e
          comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti
          stabiliti  dall'articolo  2,  comma  618,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. Entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   legge,   tutte   le
          amministrazioni pubbliche di  cui  al  citato  articolo  1,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni, che  utilizzano  o  detengono,  a
          qualunque titolo, immobili di proprieta' dello Stato  o  di
          proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,  trasmettono  al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  ai  fini
          della redazione del rendiconto patrimoniale dello  Stato  a
          prezzi di mercato  previsto  dall'  articolo  6,  comma  8,
          lettera  e),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43,  e  del
          conto generale del  patrimonio  dello  Stato  di  cui  all'
          articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.  279.
          Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello  di
          trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al
          citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
          del  2001,  e  successive  modificazioni,   comunicano   le
          eventuali   variazioni    intervenute.    Qualora    emerga
          l'esistenza di immobili di proprieta' dello  Stato  non  in
          gestione dell'Agenzia del  demanio,  gli  stessi  rientrano
          nella  gestione  dell'Agenzia.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze  l'obbligo  di  comunicazione
          puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai  fini  della
          redazione dei  predetti  conti  patrimoniali.  In  caso  di
          inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione  e  di
          trasmissione,  l'Agenzia  del  demanio   ne   effettua   la
          segnalazione alla Corte dei conti. Gli enti  di  previdenza
          inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          effettuano entro il 31 dicembre 2010  un  censimento  degli
          immobili di  loro  proprieta',  con  specifica  indicazione
          degli immobili strumentali  e  di  quelli  in  godimento  a
          terzi. La  ricognizione  e'  effettuata  con  le  modalita'
          previste con decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Con  provvedimento   del
          Direttore  dell'Agenzia  del  demanio  sono  stabilite   le
          modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
          dal presente comma.». 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,  n.  137»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
          45, S.O. 
              - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  recante
          «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro.»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 119  e  120  della
          Costituzione: 
              «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,   le   Citta'
          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di
          entrata e di spesa. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica
          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni
          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro
          territorio. 
              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,
          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore
          capacita' fiscale per abitante. 
              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite. 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le
          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i
          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.
          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.». 
              «Art. 120. - La Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              - Per il riferimento al comma 3 dell'articolo  1  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 5. 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  14  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: 
              «3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1
          sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti
          immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli  enti
          previdenziali   pubblici,   inclusi   gli   interventi   di
          ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo  o
          non abitativo, esclusivamente  in  forma  indiretta  e  nel
          limite del 7 per cento dei fondi  disponibili,  localizzati
          nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo
          1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle  misure
          di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche  al  fine
          di evitare  i  maggiori  costi  derivanti  dalla  eventuale
          interruzione  dei  programmi  di  investimento  di  cui  al
          presente comma gia' intrapresi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione  degli
          investimenti  previsti  ai  sensi  del  primo  periodo  del
          presente comma non esclude il completamento  di  quelli  in
          corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione  previsti
          dalla   normativa   vigente   per   le   iniziative    gia'
          deliberate.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39  della  gia'  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa). -  1.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze  collabora  con  le
          amministrazioni centrali dello Stato, al fine di  garantire
          il  supporto  per  la  verifica  dei  risultati   raggiunti
          rispetto agli obiettivi di cui all'articolo  10,  comma  2,
          lettera e), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure
          rivolte al loro conseguimento  e  di  quelle  disposte  per
          incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni
          stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di  appositi
          nuclei di analisi  e  valutazione  della  spesa,  istituiti
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono disciplinate la composizione e le modalita' di
          funzionamento dei  nuclei.  Ai  predetti  nuclei  partecipa
          anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
              2. Nell'ambito dell'attivita' di collaborazione di  cui
          al   comma   1   viene   altresi'   svolta   la    verifica
          sull'articolazione  dei   programmi   che   compongono   le
          missioni, sulla coerenza delle norme  autorizzatorie  delle
          spese rispetto al contenuto dei programmi  stessi,  con  la
          possibilita' di proporre, attraverso apposito provvedimento
          legislativo, l'accorpamento e  la  razionalizzazione  delle
          leggi  di  finanziamento  per  renderne  piu'  semplice   e
          trasparente il  collegamento  con  il  relativo  programma,
          nonche' sulla rimodulabilita'  delle  risorse  iscritte  in
          bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle
          finanze fornisce alle amministrazioni centrali dello  Stato
          supporto metodologico per la definizione  delle  previsioni
          di spesa e dei fabbisogni associati  ai  programmi  e  agli
          obiettivi  indicati   nella   nota   integrativa   di   cui
          all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
          degli indicatori di risultato ad essi associati. 
              3. Le attivita' svolte dai nuclei di  cui  al  comma  1
          sono  funzionali   alla   formulazione   di   proposte   di
          rimodulazione  delle  risorse  finanziarie  tra  i  diversi
          programmi di spesa ai sensi dell'articolo 23,  comma  3,  e
          alla predisposizione del  rapporto  sui  risultati  di  cui
          all'articolo 35, comma 2, lettera a). 
              4. Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo,
          nonche'  per  la  realizzazione   del   Rapporto   di   cui
          all'articolo 41, il Ministero dell'economia e delle finanze
          istituisce e  condivide  con  le  amministrazioni  centrali
          dello  Stato,  nell'ambito  della   banca   dati   di   cui
          all'articolo 13, una apposita sezione che  raccoglie  tutte
          le  informazioni  necessarie   alla   realizzazione   degli
          obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo,  nonche'
          delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto  di  cui
          all'articolo 41. La banca dati  raccoglie  le  informazioni
          che le amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una
          procedura   da   definire   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le informazioni  di  cui  al
          presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e
          delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
          Dipartimento   della    funzione    pubblica,    ai    fini
          dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro  per  la
          pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   secondo   le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2: 
              «Art.   9   (Rimborsi    fiscali    ultradecennali    e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a.,  dei  pagamenti  da  parte  della   p.a.).   -   1.
          All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge  2  luglio
          2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2007, n. 127, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Relativamente agli anni 2008 e  2009  le  risorse
          disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo  1,
          comma  50,  della  legge  23   dicembre   2005,   n.   266,
          rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
          maturati nei confronti  dei  Ministeri  alla  data  del  31
          dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i  criteri
          di contabilita' nazionale,  tra  le  regolazioni  debitorie
          pregresse e il cui ammontare e' accertato con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  anche  sulla  base
          delle risultanze emerse a seguito  della  emanazione  della
          propria circolare n. 7 del 5  febbraio  2008,  nonche'  per
          essere  trasferite  alla  contabilita'  speciale  n.   1778
          "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i  rimborsi
          richiesti  da  piu'  di  dieci  anni,  per  la   successiva
          erogazione ai contribuenti. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,
          alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
          le modalita' ivi previsti, anche ai  crediti  maturati  nei
          confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008.  In
          ogni caso non e' consentita l'utilizzazione  per  spese  di
          personale. 
              1-ter.  Allo  scopo  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle
          risorse  ed  evitare  la  formazione  di  nuove  situazioni
          debitorie,  i  Ministeri  avviano,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e  revisione
          delle procedure di spesa e dell'allocazione delle  relative
          risorse  in  bilancio.  I  risultati  delle  analisi   sono
          illustrati in appositi rapporti  dei  Ministri  competenti,
          che costituiscono parte integrante  delle  relazioni  sullo
          stato della spesa di cui all'articolo 3,  comma  68,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
          da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
          finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo  articolo
          3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
          settembre 2009. 
              1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
          sulla base delle  indicazioni  fornite  con  circolare  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare  entro
          il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma,  sulla  base
          dei  dati  e  delle  informazioni  contenuti  nei  predetti
          rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
          i  Ministeri  sono   tenuti   a   fornire,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte. 
              2. Per effetto della previsione di cui al  comma  1,  i
          commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo  1  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
          per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione  e
          della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
          ad  agevolare  la  riscossione  dei  crediti  vantati   dai
          fornitori  di  beni   e   servizi   nei   confronti   delle
          amministrazioni pubbliche, con  priorita'  per  le  ipotesi
          nelle  quali  sia  contestualmente  offerta  una  riduzione
          dell'ammontare del credito originario. 
              3-bis. Per  gli  anni  2009  e  2010,  su  istanza  del
          creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
          appalti, le regioni e gli enti  locali,  nel  rispetto  dei
          limiti  di  cui  agli  articoli   77-bis   e   77-ter   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  possono
          certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro  soluto  a  favore  di  banche  o
          intermediari  finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione
          vigente.  Tale  cessione  ha  effetto  nei  confronti   del
          debitore ceduto, a far data dalla predetta  certificazione,
          che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui
          il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto  escluda  la  cedibilita'   del   credito
          medesimo. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono disciplinate le modalita' di  attuazione  del
          presente comma.». 
              - Si riporta il testo del comma  9  dell'art.  1  della
          legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione  del  Ministero
          della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
          Sottosegretari di Stato): 
              «9.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  previste
          dall'articolo 74, comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n.  133,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali promuove con  gli  enti  previdenziali  e
          assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica  e
          funzionale delle sedi territoriali. I  risparmi  aggiuntivi
          conseguiti, rispetto a quelli gia' considerati ai fini  del
          rispetto dei saldi di finanza pubblica, in attuazione della
          disposizione richiamata al presente comma,  sono  computati
          ai fini dell'attuazione dell'articolo 1,  comma  11,  della
          legge 24 dicembre 2007,  n.  247.  A  tal  fine,  gli  enti
          previdenziali e assistenziali sono autorizzati a  stipulare
          con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
          apposite convenzioni per la valorizzazione  degli  immobili
          strumentali e la realizzazione di centri unici di servizio,
          riconoscendo  al  predetto   Ministero   canoni   e   oneri
          agevolati, anche in considerazione dei  risparmi  derivanti
          dalle integrazioni logistiche e funzionali. Con decreto del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono individuati gli  ambiti  e  i  modelli
          organizzativi di cui all'articolo 1, comma 7,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 247, volti  a  realizzare  sinergie  e
          conseguire risparmi nel triennio 2010-2012 per  un  importo
          non inferiore a 100 milioni di euro, da computare  ai  fini
          di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.». 
              - Per il riferimento al comma 8 dell'art. 1 della legge
          24 dicembre 2007, n. 247 e al comma 222 dell'art.  2  della
          legge 23 dicembre 2009, n. 191,  si  vedano  i  riferimenti
          normativi all'art. 7. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del gia'
          citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali). (Art. 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come sostituito prima dall'art. 9 del  decreto  legislativo
          n. 546 del 1993 e poi dall'art. 11 del decreto  legislativo
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 4 del
          decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. I  dirigenti  di
          uffici   dirigenziali   generali,   comunque    denominati,
          nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano,
          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
                a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza; 
                a-bis)   propongono   le   risorse   e   i    profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
                b)  curano  l'attuazione  dei  piani,   programmi   e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali; 
                c)  adottano  gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed esercitano i poteri di spesa e  quelli  di  acquisizione
          delle  entrate  rientranti  nella  competenza  dei   propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
                d-bis)    adottano    i    provvedimenti     previsti
          dall'articolo 17,  comma  2,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti   e    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
                f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto dall'articolo 12, comma 1, della  legge  3  aprile
          1979, n. 103; 
                g)  richiedono  direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del personale e di gestione dei  rapporti  sindacali  e  di
          lavoro; 
                i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti  e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti; 
                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
                l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
          prevenire e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti.». 
              - Si riporta il testo del comma 1240 dell'art. 1  della
          gia' citata legge n. 296 del 2006: 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta il testo del comma 46  dell'art.  1  della
          gia' citata legge n. 266 del 2005: 
              «46.   A   decorrere   dall'anno   2006,    l'ammontare
          complessivo delle  riassegnazioni  di  entrate  non  potra'
          superare,   per   ciascuna    amministrazione,    l'importo
          complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno  2005
          al netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo.  La
          limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
          l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
          consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
          quelle riguardanti l'attuazione di interventi  cofinanziati
          dall'Unione europea.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del  gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 28 e 29  del  gia'
          citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
              «Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi).  -  1.
          La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
          anche nella scelta delle attrezzature  di  lavoro  e  delle
          sostanze o dei preparati chimici impiegati,  nonche'  nella
          sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti  i
          rischi per la sicurezza e la  salute  dei  lavoratori,  ivi
          compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti  a
          rischi particolari, tra cui  anche  quelli  collegati  allo
          stress lavoro-correlato, secondo i  contenuti  dell'accordo
          europeo  dell'8  ottobre  2004,  e  quelli  riguardanti  le
          lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
          dal decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  nonche'
          quelli connessi alle differenze di genere,  all'eta',  alla
          provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
          tipologia  contrattuale  attraverso  cui  viene   resa   la
          prestazione di lavoro. 
              1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato  di
          cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
          di cui all'articolo 6, comma 8,  lettera  m-quater),  e  il
          relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle  predette
          indicazioni  e  comunque,  anche   in   difetto   di   tale
          elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 
              2. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), redatto a conclusione della  valutazione,  puo'
          essere  tenuto,  nel  rispetto  delle  previsioni  di   cui
          all'articolo 53, su  supporto  informatico  e  deve  essere
          munito anche tramite le procedure applicabili  ai  supporti
          informatici  di  cui  all'articolo  53,  di  data  certa  o
          attestata dalla sottoscrizione del  documento  medesimo  da
          parte del datore di lavoro  nonche',  ai  soli  fini  della
          prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o  del  rappresentante  dei
          lavoratori per  la  sicurezza  territoriale  e  del  medico
          competente, ove nominato, e contenere: 
                a) una relazione sulla valutazione di tutti i  rischi
          per  la  sicurezza  e   la   salute   durante   l'attivita'
          lavorativa,  nella  quale  siano  specificati   i   criteri
          adottati per la valutazione stessa. La scelta  dei  criteri
          di redazione del documento e' rimessa al datore di  lavoro,
          che vi provvede con  criteri  di  semplicita',  brevita'  e
          comprensibilita', in modo da garantirne  la  completezza  e
          l'idoneita' quale  strumento  operativo  di  pianificazione
          degli interventi aziendali e di prevenzione; 
                b) l'indicazione delle misure  di  prevenzione  e  di
          protezione  attuate  e  dei   dispositivi   di   protezione
          individuali adottati a seguito  della  valutazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettera a); 
                c) il programma delle misure ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza; 
                d) l'individuazione delle procedure per  l'attuazione
          delle   misure   da   realizzare,   nonche'    dei    ruoli
          dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,  a
          cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
          di adeguate competenze e poteri; 
                e) l'indicazione del nominativo del responsabile  del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e
          del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione
          del rischio; 
                f) l'individuazione delle mansioni che  eventualmente
          espongono i lavoratori a rischi  specifici  che  richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
              3. Il contenuto del documento di cui al  comma  2  deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto. 
              3-bis. In caso di costituzione  di  nuova  impresa,  il
          datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente  la
          valutazione dei rischi  elaborando  il  relativo  documento
          entro novanta giorni dalla data  di  inizio  della  propria
          attivita'.». 
              «Art. 29 (Modalita' di effettuazione della  valutazione
          dei  rischi).  -  1.  Il  datore  di  lavoro  effettua   la
          valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17,
          comma 1, lettera a), in collaborazione con il  responsabile
          del servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  il  medico
          competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
              2. Le attivita' di  cui  al  comma  1  sono  realizzate
          previa consultazione del rappresentante dei lavoratori  per
          la sicurezza. 
              3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
          rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1
          e 2, in occasione di modifiche del  processo  produttivo  o
          della organizzazione del lavoro significative ai fini della
          salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al  grado
          di evoluzione della  tecnica,  della  prevenzione  o  della
          protezione o a seguito di infortuni significativi o  quando
          i risultati della sorveglianza sanitaria ne  evidenzino  la
          necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure  di
          prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
          ai periodi che precedono il documento  di  valutazione  dei
          rischi  deve  essere  rielaborato,   nel   rispetto   delle
          modalita' di cui ai commi 1 e  2,  nel  termine  di  trenta
          giorni dalle rispettive causali. 
              4. Il  documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,
          lettera a), e quello  di  cui  all'articolo  26,  comma  3,
          devono essere custoditi  presso  l'unita'  produttiva  alla
          quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
              5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
          effettuano la valutazione dei rischi  di  cui  al  presente
          articolo sulla base delle procedure standardizzate  di  cui
          all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
          diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto interministeriale di cui all'articolo 6,  comma
          8, lettera f), e, comunque, non oltre il  30  giugno  2012,
          gli  stessi  datori  di  lavoro   possono   autocertificare
          l'effettuazione  della  valutazione  dei   rischi.   Quanto
          previsto  nel  precedente  periodo  non  si  applica   alle
          attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),
          c), d) nonche' g). 
              6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
          possono effettuare la valutazione  dei  rischi  sulla  base
          delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma
          8,  lettera  f).  Nelle  more  dell'elaborazione  di   tali
          procedure trovano applicazione le disposizioni  di  cui  ai
          commi 1, 2, 3, e 4. 
              6-bis. Le procedure standardizzate di cui al  comma  6,
          anche con riferimento alle aziende che rientrano nel  campo
          di applicazione del titolo IV, sono adottate  nel  rispetto
          delle disposizioni di cui all'articolo 28. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 6 non  si  applicano
          alle attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
                a) aziende di cui all'articolo 31, comma  6,  lettere
          a), b), c), d), f) e g); 
                b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono
          i lavoratori a  rischi  chimici,  biologici,  da  atmosfere
          esplosive, cancerogeni mutageni,  connessi  all'esposizione
          ad amianto; 
                c) (abrogata)». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del  gia'
          citato decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «2. Nei riguardi delle Forze armate e di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.». 
              - Si riporta il testo del  comma  7  dell'art.  41  del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          finanziarie urgenti), convertito dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14, come modificato dalla presente legge: 
              «7. Le disposizioni dell'articolo  36  della  legge  27
          dicembre   2002,   n.   289,   cosi'   come    interpretate
          dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350, sono prorogate per gli anni 2009, 2010, 2011,  2012  e
          2013.  Conseguentemente,  a  decorrere  dall'anno  2014  le
          indennita' e i compensi di cui  al  primo  periodo  possono
          essere aggiornati, secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
          disposizioni istitutive, con  riferimento  alle  variazioni
          del costo della vita intervenute  rispetto  all'anno  2013,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili  in  base
          alla legislazione vigente e nel  rispetto  dei  vincoli  di
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 64 del gia'
          citato decreto-legge n. 112 del 2008: 
              «9. Una quota parte delle economie di spesa di  cui  al
          comma 6 e' destinata, nella misura del  30  per  cento,  ad
          incrementare  le  risorse  contrattuali  stanziate  per  le
          iniziative dirette alla  valorizzazione  ed  allo  sviluppo
          professionale della carriera del personale della  Scuola  a
          decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
          conseguiti  per  ciascun  anno  scolastico.   Gli   importi
          corrispondenti alle  indicate  economie  di  spesa  vengono
          iscritti in bilancio in un apposito Fondo  istituito  nello
          stato   di   previsione   del   Ministero   dell'istruzione
          dell'universita' e della  ricerca,  a  decorrere  dall'anno
          successivo   a    quello    dell'effettiva    realizzazione
          dell'economia di  spesa,  e  saranno  resi  disponibili  in
          gestione con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  subordinatamente  alla
          verifica dell'effettivo ed  integrale  conseguimento  delle
          stesse rispetto ai risparmi previsti.». 
              - Per il riferimento al decreto legislativo  30  giugno
          1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.
          103, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6.