Art. 13 
 
 
        Predisposizione e approvazione del conto finanziario 
 
  1.  Il  conto  finanziario,  predisposto   entro   il   15   maggio
dall'Ufficio, comprende i risultati della gestione del  bilancio  per
l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui. 
  2. Nel conto sono rappresentate: 
    a) le  previsioni  iniziali,  le  variazioni  intercorse  durante
l'esercizio finanziario e le previsioni definitive; 
    b) le entrate di  competenza  dell'anno,  accertate,  riscosse  e
rimaste da riscuotere; 
    c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e  rimaste
da pagare; 
    d) l'avanzo di esercizio; 
    e) la gestione  dei  residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi
precedenti; 
  3. Al conto finanziario sono altresi' allegati: 
    a) il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale; 
    b) l'elenco dei residui passivi perenti; 
    c) l'elenco dei decreti di variazione di bilancio; 
    d) il prospetto dell'avanzo di amministrazione. 
  4. Il conto  finanziario  e'  accompagnato  da  una  relazione  del
Segretario generale nella quale sono illustrati, nella prima parte, i
risultati  complessivi  della  gestione  in   correlazione   con   la
programmazione  finanziaria  esposta,  nella  seconda  parte,  quelli
relativi  alla  gestione  dei  singoli  programmi  del  bilancio   di
previsione. 
  5. Il Segretario generale presenta, entro il 31 maggio, annualmente
il conto finanziario al Presidente per l'approvazione. 
  6. Il Segretario generale  trasmette  il  conto  finanziario  e  la
relazione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Presidenti  delle
Camere nonche' della Corte dei conti ai fini del referto annuale,  in
conformita' a quanto stabilito dall'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo. 
  7. Il conto  finanziario  e  la  relazione  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.