Art. 13 Predisposizione e approvazione del conto finanziario 1. Il conto finanziario, predisposto entro il 15 maggio dall'Ufficio, comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui. 2. Nel conto sono rappresentate: a) le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario e le previsioni definitive; b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare; d) l'avanzo di esercizio; e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; 3. Al conto finanziario sono altresi' allegati: a) il prospetto riepilogativo della situazione patrimoniale; b) l'elenco dei residui passivi perenti; c) l'elenco dei decreti di variazione di bilancio; d) il prospetto dell'avanzo di amministrazione. 4. Il conto finanziario e' accompagnato da una relazione del Segretario generale nella quale sono illustrati, nella prima parte, i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria esposta, nella seconda parte, quelli relativi alla gestione dei singoli programmi del bilancio di previsione. 5. Il Segretario generale presenta, entro il 31 maggio, annualmente il conto finanziario al Presidente per l'approvazione. 6. Il Segretario generale trasmette il conto finanziario e la relazione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Presidenti delle Camere nonche' della Corte dei conti ai fini del referto annuale, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo. 7. Il conto finanziario e la relazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.