Art. 14 
 
 
                      Residui attivi e passivi 
 
  1. Con decreto del  capo  dell'Ufficio  sono  accertate,  per  ogni
capitolo, le somme  da  conservarsi  in  conto  residui  per  impegni
riferibili  all'esercizio   concluso,   in   base   ad   obbligazioni
giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture dell'Ufficio
medesimo. 
  2. I residui attivi e passivi  risultano  dalle  scritture  e  sono
distinti per esercizio di competenza. 
  3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e'
imputata  ai  corrispondenti  capitoli   dell'esercizio   successivo,
separatamente dalla relativa competenza. 
  4. Possono essere effettuati pagamenti  in  conto  residui  passivi
dell'esercizio precedente anche  prima  dell'approvazione  del  conto
finanziario.