Art. 14 Residui attivi e passivi 1. Con decreto del capo dell'Ufficio sono accertate, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, in base ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e registrate nelle scritture dell'Ufficio medesimo. 2. I residui attivi e passivi risultano dalle scritture e sono distinti per esercizio di competenza. 3. La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e' imputata ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza. 4. Possono essere effettuati pagamenti in conto residui passivi dell'esercizio precedente anche prima dell'approvazione del conto finanziario.