Art. 15 Perenzione 1. Sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi i residui passivi relativi alle spese correnti non pagate entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, mentre i residui concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. 2. Sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi i residui passivi relativi alle spese in conto capitale non pagate entro il terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. 3. I residui passivi perenti sono, con decreto del capo dell'Ufficio, annualmente cancellati dal bilancio ed iscritti in un apposito elenco. 4. Le somme relative ai residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi confluiscono, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, in un fondo denominato «Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti». 5. Con apposito decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale, una quota, non superiore al 30% dell'ammontare complessivo dei residui dichiarati perenti puo' annualmente confluire sul fondo di riserva. 6. L'Ufficio provvede alla reiscrizione dei residui in conto competenza sui pertinenti capitoli, prelevando le somme occorrenti dal fondo di cui al comma 4, ai soli fini di consentire il successivo pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili. 7. Con decreto del capo dell'Ufficio sono cancellati dalle scritture i residui passivi perenti qualora: a) sia decorso il termine di prescrizione previsto in relazione alla natura dell'obbligazione originariamente assunta; b) sia accertata la sopraggiunta inesigibilita' del credito insorgente dall'obbligazione originaria.