Art. 15 
 
 
                             Perenzione 
 
  1. Sono dichiarati perenti agli effetti  amministrativi  i  residui
passivi relativi alle spese correnti  non  pagate  entro  il  secondo
esercizio successivo a quello cui si riferiscono,  mentre  i  residui
concernenti spese per lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui
si riferiscono. 
  2. Sono dichiarati perenti agli effetti  amministrativi  i  residui
passivi relativi alle spese in conto capitale  non  pagate  entro  il
terzo esercizio successivo a quello  in  cui  e'  stato  iscritto  il
relativo stanziamento. 
  3.  I  residui  passivi  perenti  sono,  con   decreto   del   capo
dell'Ufficio, annualmente cancellati dal bilancio ed iscritti  in  un
apposito elenco. 
  4. Le somme relative ai residui  dichiarati  perenti  agli  effetti
amministrativi  confluiscono,  successivamente  all'approvazione  del
bilancio  di  previsione,  in  un  fondo  denominato  «Fondo  per  la
reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti». 
  5. Con apposito decreto del Presidente, su proposta del  Segretario
generale, una quota, non superiore al 30% dell'ammontare  complessivo
dei residui dichiarati perenti puo' annualmente confluire  sul  fondo
di riserva. 
  6. L'Ufficio  provvede  alla  reiscrizione  dei  residui  in  conto
competenza sui pertinenti capitoli, prelevando  le  somme  occorrenti
dal fondo di cui al comma 4, ai soli fini di consentire il successivo
pagamento di crediti certi, liquidi ed esigibili. 
  7.  Con  decreto  del  capo  dell'Ufficio  sono  cancellati   dalle
scritture i residui passivi perenti qualora: 
    a) sia decorso il termine di prescrizione previsto  in  relazione
alla natura dell'obbligazione originariamente assunta; 
    b) sia  accertata  la  sopraggiunta  inesigibilita'  del  credito
insorgente dall'obbligazione originaria.