Art. 3 Ambito di applicazione della tutela assicurativa 1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attivita' proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati. 2. L'assicurazione opera a condizione che le attivita' di cui al comma 1 si svolgano secondo le modalita', i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai regolamenti sportivi delle singole organizzazioni. 3. L'assicurazione opera senza limiti di eta' e per il mondo intero, a condizione che le attivita' di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purche' definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio. 4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.